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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.9-2023
    – 22 Febbraio 2023

Altre Novità della Finanziaria 2023

IN SINTESI
La presente Circolare illustra brevemente alcune agevolazioni riproposte dalla Legge n. 197/2022 per l’anno d’imposta 2023, quali:
• La rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (art.1 co. 107 – 109);
• L’assegnazione e cessione dei beni ai soci, oltre alla possibilità di trasformazioni in società semplice.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
È stata prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione nonché alle quote dei fondi comuni di investimento. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE
Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che:
• entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare oppure versando la prima di tre rate annuali di pari importo.
Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

ALIQUOTA E VERSAMENTO
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata:
• per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023;
oppure
• in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025.
Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI D’IMPRESA
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni realizzate entro il 30.9.2023 e possono essere fruiti solo se i soci esistenti al momento dell’assegnazione sono i medesimi di quelli presenti al 30.09.2022, salve le eccezioni relative al decesso e cessione quote nei confronti di soci già presenti al 30.09.2022.

IMPOSTE SOSTITUTIVE
I benefici fiscali si sostanziano:
• nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
• nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
• per il 60% entro il 30.9.2023;
• per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

IMPOSTE INDIRETTE
In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.
Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all’articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972.

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