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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.10-2023
    – 23 Febbraio 2023

Comunicazione dei Crediti d’Imposta Energia e Gas 2022

IN SINTESI
La comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici deve essere inviata entro il 16 marzo 2023, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

I CREDITI D’IMPOSTA OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) e dell’articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:

  • codice 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);
  • codice 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
  • codice 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022;
  • codice 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
  • codice 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022);
  • codice 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
  • codice 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);
  • codice 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);
  • codice 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022);
  • codice 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022);
  • codice 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022);
  • codice 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022);
  • codice 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022).

IL MODELLO APPROVATO DALL’AGENZIA
La comunicazione dei crediti d’imposta maturati deve essere inviata utilizzando lo specifico modello approvato, composto da:
• FRONTESPIZIO: contenente i dati anagrafici;
• QUADRO A: in cui sono ricapitolati il codice identificativo del credito, l’importo della spesa agevolata, l’importo del credito maturato;
• QUADRO B: contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei crediti d’imposta maturati.
Si sottolinea che l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.
Il modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
All’invio viene rilasciata una ricevuta, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, attestante la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Fra i soggetti obbligati all’invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti.
Analogamente, la comunicazione non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito “pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito.
Il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Inoltre, l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.


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