Il versamento della tassa libri sociali anno 2023
Come di consueto, entro il prossimo 16 marzo, le società di capitali (spa, sapa e srl), sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali (Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72)
L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale della società risultante all’01.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento:
Il versamento deve essere eseguito tramite Modello F24 con l’indicazione, nella sezione Erario, dei seguenti dati:
L’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
Si segnala che:
La suddetta tassa annuale sostituisce quella di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali ed è deducibile ai fini IRES e IRAP.
Le società costituite dopo l’01.01.2023 sono tenute a versare la tassa annuale (come sopra determinata), esclusivamente mediante bollettino postale (c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).
Relativamente ad una società costituita a fine 2022, con chiusura del primo esercizio il 31.12.2023, la quale ha già versato la tassa relativa al periodo 2022 con bollettino postale, dovrà provvedere a versare entro il 16.03.2023 quanto dovuto per il 2023, poiché la tassa in esame è dovuta per anno e non per periodo di imposta.
Sono esonerati dal versamento:
REGOLARIZZAZIONE TRAMITE IL RAVVEDIMENTO
L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte.
Termine regolarizzazione | Sanzione ridotta |
Entro 14 giorni dalla scadenza | 0,1% per ogni giorno di ritardo dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10) |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza | 1,50% (15% x 1/10); |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza | 1,67% (15% x 1/9); |
Entro 1 anno (dal 16.3) | 3,75% (30% x 1/8) |
Entro 2 anni (dal 16.3) | 4,29% (30% x 1/7) |
Entro il termine di accertamento | 5% (30% x 1/6) |
L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale (1.25% nel 2022; 5% dall’1.1.2023).
In caso di “tardivo” versamento della tassa, non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.
Si rammenta infine che il versamento:
• della tassa cumulativamente agli interessi va effettuato tramite il mod. F24
• della sanzione va effettuato tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.
campo 6 | | codice ufficio “RCC” |
campo 9 | | causale “SZ” |
campo 10 | | anno di riferimento della tassa (“2023”, “2022” ecc.) |
campo 11 | | codice tributo “678T” |