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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.11-2023
    – 6 Marzo 2023

Il versamento della tassa libri sociali anno 2023

Come di consueto, entro il prossimo 16 marzo, le società di capitali (spa, sapa e srl), sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali (Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72)

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale della società risultante all’01.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento:

  • euro 309,87 se il capitale è inferiore o pari a 516.456,90 euro;
  • euro 516,46 se il capitale supera tale importo.

Il versamento deve essere eseguito tramite Modello F24 con l’indicazione, nella sezione Erario, dei seguenti dati:

  • codice tributo 7085;
  • anno di riferimento 2023.

L’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Si segnala che:

  • modelli F24 a zero o che presentano compensazioni devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
  • modelli F24 “a debito” senza compensazione possono essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli istituti bancari (home banking).

La suddetta tassa annuale sostituisce quella di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali ed è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Le società costituite dopo l’01.01.2023 sono tenute a versare la tassa annuale (come sopra determinata), esclusivamente mediante bollettino postale (c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).

Relativamente ad una società costituita a fine 2022, con chiusura del primo esercizio il 31.12.2023, la quale ha già versato la tassa relativa al periodo 2022 con bollettino postale, dovrà provvedere a versare entro il 16.03.2023 quanto dovuto per il 2023, poiché la tassa in esame è dovuta per anno e non per periodo di imposta.

Sono esonerati dal versamento:

  • le società cooperative e di mutua assicurazione (in sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;
  • i consorzi che non assumono la forma di società consortili;
  • le società di capitali dichiarate fallite;
  • le società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali, senza scopo di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002. L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”. Pertanto, se tali soggetti non devono assolvere la tassa di CC.GG. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.

REGOLARIZZAZIONE TRAMITE IL RAVVEDIMENTO
L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Termine regolarizzazioneSanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% per ogni giorno di ritardo dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10)
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza1,50% (15% x 1/10);
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza1,67% (15% x 1/9);
Entro 1 anno (dal 16.3)  3,75% (30% x 1/8)  
Entro 2 anni (dal 16.3)4,29% (30% x 1/7)
Entro il termine di accertamento5%  (30% x 1/6)

L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale (1.25% nel 2022; 5% dall’1.1.2023).
In caso di “tardivo” versamento della tassa, non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Si rammenta infine che il versamento:
• della tassa cumulativamente agli interessi va effettuato tramite il mod. F24
• della sanzione va effettuato tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.

campo  6codice ufficio “RCC”
campo  9causale “SZ”
campo 10anno di riferimento della tassa (“2023”, “2022” ecc.)
campo 11codice tributo “678T”

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