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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.8-2023
    – 17 Febbraio 2023

Novità della Finanziaria 2023 in materia di fiscalità internazionale

AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DELLE PARTECIPATE A REGIME PRIVILEGIATO
Viene introdotta un’imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.
Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono invece più assoggettati a tassazione.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare dell’agevolazione sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi solo a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa).
Imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023).
Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari:

  • al 9%, per i soggetti IRES;
  • al 30%, per i soggetti IRPEF.

Se, però, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali, il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali.

REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI “BLACK LIST”
Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali, così come gli obblighi di segnalazione all’interno della dichiarazione dei redditi.
Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi”
Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “black list” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu, oltre ad ulteriori quattro Stati inseriti dal Consiglio dell’Ue dello scorso 14 febbraio 2023: Russia, Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall.
Limiti alla deducibilità dei costi
Per effetto delle modifiche:

  • i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout court;
  • i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione.

Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime sanzionatorio
Viene reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro.

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU SOCIETÀ IMMOBILIARI
È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.
In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia).
In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.
Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri.
La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION
Viene introdotta nell’ordinamento italiano la c.d. investment management exemption.
L’obiettivo, comune a quello delle norme in vigore in altri ordinamenti, è quello di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (i c.d. “asset manager”) possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali “veicoli” esteri.


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