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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.7-2023
    – 13 Febbraio 2023

La Definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie

La Legge finanziaria 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197), in vigore, prevede una serie di misure orientate a diminuire il carico giudiziario/tributario, di variegata natura, che – con una certa approssimazione – possono così sintetizzarsi, almeno nelle configurazioni più rilevanti:
a) la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186/205);
b) l’accordo conciliativo (commi 206/212);
c) la rinuncia al ricorso per Cassazione a seguito della definizione transattiva con la controparte (commi 213/218);
d) la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento (commi 219/220);
e) l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro (commi 222/230);
f) l’estinzione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1^ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231/252).
Di seguito, si propone una prima riflessione sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
L’articolo 1, commi 186/205, introduce una modalità di definizione agevolata delle controversie tributarie.
L’istituto in esame ha valenza tendenzialmente generale. Sono espressamente escluse da tale sanatoria: le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).
Le controversie ammesse sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge mentre sono escluse dalla sanatoria quelle controversie per le quali sia già intervenuta pronuncia giudiziale definitiva, ovvero la stessa intervenga prima della data della presentazione della domanda di cui al comma 186.
Le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria “in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Come è noto, possono essere parti del processo tributario, oltre all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Dogane, anche gli enti territoriali e l’agente della riscossione (nonché i concessionari dei tributi locali).
Peraltro, la norma in esame rimette a ciascun ente territoriale la facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione della definizione agevolata alle controversie in cui è parte il medesimo ente, ovvero un suo ente strumentale.
Per tale ragione, sono da ritenere escluse dalla definizione agevolata, oltre alle liti tributarie per le quali gli enti locali non abbiano esercitato la predetta facoltà, tutte quelle concernenti vizi riferibili agli atti propri dell’Agenzia delle entrate riscossione (ad es., vizio di notifica della cartella di pagamento); diversamente, sono invece da ritenere tendenzialmente incluse tutte quelle concernenti vizi riferibili ad atti emessi dall’ente impositore, anche se impugnati unitamente alla cartella di pagamento (es., vizi dell’iscrizione a ruolo emessa in sede di controllo automatizzato, ex articolo 36 bis, d.p.r. n. 600/1973; in tema, da ultimo, per la previgente sanatoria, Cass., ord. 21 dicembre 2022 n. 37401).
La definizione richiede il pagamento di un importo commisurato al “valore della controversia”: importo del tributo oggetto di impugnazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La percentuale dell’importo da corrispondere varia in funzione dello stato della controversia e dell’esito della pronuncia o delle pronunce precedenti. Ad es., in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nella pronuncia di I grado, con conseguente annullamento integrale dell’atto impugnato, l’importo da versare è pari 40 per cento del valore della controversia, mentre se la soccombenza è intervenuta in esito alla pronuncia di II grado, l’importo sarà pari al 15 per cento.
Nel caso di pronuncia che annulla parzialmente l’atto impugnato, l’importo del tributo confermato dal giudice è dovuto interamente, al netto di interessi e sanzioni; per la parte del tributo oggetto di annullamento si applica, invece, la disciplina prevista dal comma 188.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, precedute da pronunce di I e II grado in cui è stato annullato integralmente l’atto impugnato, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
La domanda di definizione agevolata – una per ciascun atto impugnato – deve essere presentata entro il 30 giugno 2023, è esente dall’imposta di bollo e richiede un distinto versamento. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, senza che mai possa esserci diritto alla restituzione delle somme eccedenti.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È ammesso per gli importi superiori a mille euro il pagamento rateale fino ad un massimo di venti rate trimestrali, di pari importo, scadenti come per legge, maggiorate degli interessi legali (oggi il 5%). Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Le controversie definibili – per essere sospese fino al 10 luglio 2023 – richiedono una apposita istanza del contribuente al giudice. Entro la stessa data, il contribuente ha l’onere di depositare presso lo stesso organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, deposito che ha un duplice effetto: 1) estinzione del processo con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; 2) spese del processo a carico della parte anticipataria.
Il diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024, ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Nell’ipotesi in cui ci dovesse essere il diniego della definizione agevolata dopo l’estinzione del processo, il provvedimento di diniego è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione del processo; entro il medesimo termine (di sessanta giorni), congiuntamente all’impugnazione del diniego, è chiesta la revocazione del provvedimento di estinzione.
È da ricordare un effetto automatico, cioè che si produce di per sé, della novella legislativa: per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1^ gennaio ed il 31 luglio 2023.

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