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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.6-2023
    – 10 Febbraio 2023

Certificazione Unica (C.U.) 2023 – Indicazioni operative per l’invio

I sostituti di imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, le Certificazioni Uniche attestanti i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo (compresi i contribuenti minimi e forfetari, nonostante non siano soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, sempreché esercenti attività che, con regime ordinario, ne preveda l’applicazione), provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi corrisposti nell’anno precedente (anno 2022).
Per quanto concerne la parte del modello rilevante per il lavoro autonomo, non si rilevano sostanziali novità rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, con la Risposta 12.8.2022, n. 428 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso per il cedente o prestatore in regime forfetario e conseguentemente concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva.
Si ricorda che, con la Certificazione Unica, devono essere comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi nonché quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.
Sono previste sezioni da compilare in presenza di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto di imposta e prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto.
I sostituti di imposta sono altresì tenuti, entro il 16 marzo 2023, a rilasciare la Certificazione Unica, in duplice copia, al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico”.
Resta libera la modalità di trasmissione della Certificazione Unica ai percipienti: è ammesso anche l’invio tramite posta elettronica ma esclusivamente nel caso in cui sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (ad esempio, redditi da lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) potrà avvenire anche oltre la scadenza del 16 marzo, senza l’applicazione di sanzioni, purché l’invio avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta ovvero entro il 31 ottobre 2023.

È possibile effettuare entro il 31 ottobre 2023 il solo invio telematico, mentre la consegna delle certificazioni dovrà avvenire per tutti i percipienti entro il 16 Marzo 2023
Al fine di potervi assistere nel miglior modo possibile in questo adempimento, vi riproponiamo le modalità operative degli anni precedenti:

  • Invio del solo tracciato telematico: come per altre tipologie adempimento (es.: dichiarazioni di intento, Comunicazione polivalente, ecc.), potete chiedere ai vostri programmatori di installare, nel vostro programma gestionale, l’applicativo per l’elaborazione e la predisposizione del modello Certificazione Unica 2023 in grado di estrapolare i dati dalla contabilità generale. In questo modo, potrete farci pervenire (entro l’8 marzo 2023) un file telematico che noi provvederemo ad inviare, in qualità di intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo. A seguito dell’invio, vi faremo pervenire la sola ricevuta dell’avvenuta trasmissione (non potendo in alcun modo accedere al file). Rimarrà, invece, a vostro carico la consegna delle Certificazioni Uniche per i singoli percipienti. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’invio telematico del modello, sarà di euro 120 (fino ad un massimo di euro 200, nel caso in cui il file presenti degli errori bloccanti, indipendenti dal nostro sistema, che ci costringano ad effettuare uno o più invii successivi).
  • Predisposizione del modello manuale ed invio telematico: per quelle Aziende che sono tenute alla redazione della Certificazione Unica per un numero di percipienti inferiore o uguale alle 10 unità, e che non intendono implementare il proprio software, vi chiediamo di inviarci, via e-mail, copia delle fatture ricevute dai lavoratori autonomi, la copia dei mod. F24 quietanzati relativi alle ritenute operate e la scheda contabile del conto “ritenute”. Potremo, così, restituirvi la duplice copia della Certificazione Unica da consegnare – firmata – ai singoli percipienti, oltre alla copia cartacea, munita dell’apposita ricevuta di trasmissione all’Agenzia nelle Entrate, nei tempi previsti dalla norma. In questo caso, dovrete farci pervenire i modelli entro e non oltre il 28 febbraio 2023 prossimo, al fine di agevolare le verifiche e l’eventuale integrazione dei dati necessari. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’elaborazione delle Certificazioni uniche e per l’invio telematico del modello, sarà di euro 220 (fino ad un massimo di euro 400). Per un numero superiore di percipienti è necessario concordarne preventivamente la fattibilità.
    Infine, Vi ricordiamo che potremo assistervi solo nella predisposizione ed invio della Certificazione dei redditi percepiti dai lavoratori autonomi, mentre per quanto riguarda le certificazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente, dovrete rivolgervi al vostro consulente del lavoro. Infatti, è ammesso dalle norme richiamate, che lo stesso sostituto di imposta possa trasmettere all’Agenzia delle Entrate più modelli; ad esempio, la certificazione dei dipendenti potrà essere trasmessa dai consulenti del lavoro, mentre quella degli autonomi dal commercialista.

Per ogni esigenza in merito e per l’invio dei file e della documentazione siete pregati di rivolgerVi alle seguenti colleghe che si occupano del servizio:
Sig.ra Pedrini Roberta – roberta.pedrini@baldiandpartners.it
Dott. Canonico Davide – davide.canonico@baldiandpartners.it
Dott. Ferri Cristina – cristina.ferri@baldiandpartners.it

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