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Baldi & Partners News – Circolari

  • N. 21-2022
    – 4 Ottobre 2022

FATTURA ELETTRONICA CON NUOVO TRACCIATO DAL 01.10.2022

IN SINTESI

Dal 1° ottobre 2022 gli operatori economici dovranno utilizzare la nuova versione delle specifiche tecniche (versione 1.7.1) per il tracciato della fattura elettronica ordinaria e semplificata, con impatti anche sull’adempimento comunicativo “esterometro”.

Gli aggiornamenti di interesse sono i seguenti:

  • nuovo tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA;
  • nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali” per riportare in fattura, da un lato, l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24 e, dall’altro, il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni dal deposito IVA;
  • nuovi criteri di controllo sulla fattura, tra cui il codice 00476 il quale verifica che nell’indicazione dell’identificativo Paese dell’emittente e del destinatario della fattura non sia presente, contemporaneamente, un valore diverso da IT.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

A decorrere infatti dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture sono solamente elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero.

Tra queste, il decreto delegato 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00

Il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un operatore economico residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al Sistema di Interscambio, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro), ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.

Il tipo documento TD17 o TD19, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Nella compilazione del tipo documento TD28, occorre popolare i seguenti campi con le relative informazioni:

• «CedentePrestatore»: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta;

• «CessionarioCommittente»: dati del C/C;

• «Data» della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese;

• indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura cartacea ricevuta;

• Campo 2.1.1.4 «Numero»: deve essere riportato la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese.

NUOVE CODIFICHE PER IL BLOCCO “ALTRIDATIGESTIONALI”

Al fine di riportare in fattura l’informazione relativa all’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24, in sede di liquidazione periodica dell’IVA, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa “F24”.

Nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa:

– “NellAnno”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;

– “AnniPreced”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

NUOVI CRITERI DI CONTROLLO SULLA FATTURA

Il Sistema di Interscambio, è solito effettuare alcune verifiche di coerenza tra contenuto della fattura e rispetto delle specifiche tecniche. In caso di mancato rispetto delle predette regole, il documento viene rifiutato indicandone la motivazione. Tra queste, sottoponiamo all’attenzione le seguenti novità:

  • Codice 00476: il sistema non ammette fatture (ordinarie e semplificate) in cui contemporaneamente fornitore e cliente sono privi di partita IVA italiana. In pratica, nell’indicazione dell’identificativo Paese dell’emittente e del destinatario della fattura non deve essere presente, contemporaneamente, un valore diverso da IT.
  • Codice 00471: Le parti (C/P e C/C) devono essere differenti quando si utilizzano le seguenti codifiche:
    • TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata);
    • TD16 (integrazione del documento nell’inversione contabile “interna”);
    • TD17 (integrazione o autofattura in caso di servizi dall’estero), TD18 (integrazione richiesta negli acquisti intracomunitari di beni), TD19 (integrazione o autofattura nelle fattispecie previste dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72);
    • TD20 (emissione di autofattura da regolarizzazione);
    • TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”);
    • TD28 (comunicazione, ai fini dell’esterometro, degli acquisti da operatori sanmarinesi che hanno emesso fattura cartacea con indicazione dell’IVA.
  • Codice 00472: cedente/prestatore e cessionario/committente devono, invece, coincidere non solo nei file XML generati per la regolarizzazione dello splafonamento (TD21), ma anche in quelli per la documentazione dell’autoconsumo o delle cessioni gratuite senza rivalsa (TD27);
  • Codice 00475: è prevista obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente per i seguenti tipo documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28;
  • Codice 00473: per l’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è ammessa la valorizzazione per i tipo documento TD17, TD18, TD19 e TD28, in quanto non è possibile l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione con il valore OO per le operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia. Infine, nel caso del valore TD28, deve essere indicato con il valore SM;
  • Codice 00401: l’indicazione di un’aliquota Iva diversa da zero e con presenza dell’elemento “natura” non è mai ammessa, se non nel caso delle operazioni in reverse charge interno, per le quali l’acquirente abbia deciso, in via facoltativa, di inviare il flusso integrativo a Sdi utilizzando il tipo documento TD16.

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