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Baldi & Partners News – Circolari

  • N. 20-2022
    – 4 Ottobre 2022

LA BOLLETTA DOGANALE ELETTRONICA

IN SINTESI

In attuazione delle previsioni comunitarie in materia di importazioni i beni, l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato il sistema informatico di sdoganamento all’importazione. In tale contesto, è stato soppresso il modello (cartaceo) della dichiarazione di importazione (bolletta doganale) introducendo una procedura informatica per la gestione delle operazioni in esame. Per questo motivo, dal 9.6.2022 non è più previsto l’utilizzo del formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della stessa. Al fine di consentire agli operatori economici l’assolvimento degli obblighi di registrazione e del diritto alla detrazione dell’IVA il sistema genera un “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”, una sorta di “copia di cortesia” della (ex) bolletta doganale.

L’art. 6, par. 1, Regolamento UE n. 2013/952, c.d. “CDU” dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali e tra operatori economici ed autorità doganali nonché l’archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici.

L’Agenzia delle Dogane, a decorrere dal 9.6.2022, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione adottando il modello di dati definito a livello comunitario denominato EUCDM (European Union Customs Data Model). Tra le novità introdotte si evidenzia:

– l’abbandono della bolletta doganale “cartacea”;

– la definizione di un “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”, al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi IVA connessi alla registrazione delle bollette doganali e quindi garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione.

DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DOGANALE

Come sopra accennato, al fine di rafforzare la lotta alle frodi e di stabilire regole comuni per la trasmissione delle informazioni tra autorità doganali e operatori economici, a partire dal 9.6.2022 sono state eliminate le bollette doganali in formato cartaceo.

Nella Circolare n. 22/D l’Agenzia delle Dogane evidenzia quindi che non è più previsto “l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima”.

Le dichiarazioni doganali di importazione, infatti, sono trasmesse al Sistema dell’Agenzia e sono munite di firma digitale. Una volta acquisite e registrate dal Sistema, assumono piena efficacia, soddisfando i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio richiesti dal D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione digitale”.

A tal fine sono stati introdotti i seguenti tracciati (dichiarazioni):

– H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale:

– H2 Dichiarazione di deposito doganale;

– H3 Dichiarazione di ammissione temporanea;

– H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo;

– H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;

Le predette dichiarazioni H1-H5 sono identificate univocamente da un MRN (Master Reference Number), in luogo degli estremi di identificazione (codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data) utilizzati in precedenza.

NUOVI PROSPETTI A DISPOSIZIONE

A seguito delle novità sopra accennate, nella citata Circolare n. 22/D è evidenziata la messa a disposizione dei seguenti specifici Prospetti disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM):

– “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” rilasciato alla conclusione della fase di svincolo delle merci:

  • necessario per consentire agli operatori economici di assolvere gli obblighi connessi alla registrazione delle bollette doganali;
  • utilizzabile per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione;
  • riportante i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote;

– “Prospetto sintetico della dichiarazione”, rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa;

– “Prospetto di svincolo”, fornito dall’Agenzia delle Dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della GdF / facilitare l’ottenimento del “visto uscire” (c.d. Messaggio QA).

La stessa Agenzia raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto costituisce prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli.

In allegato alla presente circolare si può trovare un fac-simile dei prospetti di cui sopra.

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