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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.20-2023
    – 26 Giugno 2023

Proroga versamenti MOD.REDDITI 2023

IN SINTESI
Con il Comunicato stampa n. 98 del 14.06.2023 Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
• Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
• Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

SOGGETTI BENEFICIARI
Rientrano nel beneficio della proroga i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvagli gli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettari o dei c.d. contribuenti “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Al contrario, la proroga non è applicabile ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a € 5.164.569.

VERSAMENTI PROROGATI
La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
• il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
• il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
• il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
• il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
• le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
• il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
• l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
• Il diritto camerale 2023.
Inoltre, per espresso riferimento nel Comunicato alla Dichiarazione IVA, il differimento al 20 luglio si estende al saldo IVA 2022, nel caso in cui non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.
La proroga deve ritenersi applicabile anche ai contributi previdenziali di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni dell’INPS, come da analoghe disposizioni precedenti (art. 9-ter del DL 73/2021).
Il differimento al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti soci di srl interessate dalla proroga in esame, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”. Tuttavia, il differimento riguarda esclusivamente i contributi INPS ma non le altre imposte dovute che rimangono alle scadenze ordinarie (Risoluzione Agenzia Entrate n.59/2013).

MAGGIORAZIONE E RATEIZZAZIONE
Per quanto riguarda la maggiorazione dello 0,4%, interesserà i versamenti effettuati tra il 21 ed il 31 di luglio e sarà riproporzionata al giorno in cui verrà effettuato il versamento.
In caso di rateizzazione, il termine per il versamento della prima rata viene anch’esso differito per i soggetti beneficiari della proroga. I termini di versamento delle rate successive rimangono:
• al giorno 16 di ciascun mese per i contribuenti titolari di partita IVA;
• alla fine di ciascun mese per i contribuenti non titolari di partita IVA.


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