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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.21-2023
    – 4 Luglio 2023

Novità in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

IN SINTESI
Con i Provvedimenti n. 231943 e n.15943 l’Agenzia delle Entrate ha definito:
• le modalità di adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi;
• le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini (che diventa ad estrazione istantanea).

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA
Con riguardo alle due novità indicate sopra focalizziamo l’attenzione sull’obbligo di variare lo stato del registratore telematico in causo di inutilizzo prolungato.
Dal 01 luglio 2023, infatti, nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. Il Registratore Telematico tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
In precedenza, tale comunicazione era facoltativa.
Nel caso in cui il Registratore Telematico non fosse ancora abilitato a tale adempimento, vi è la possibilità di effettuarlo attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, anche tramite un intermediario.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI
Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022 e riportato nel Provvedimento 231943, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento. Il Credito di imposta è riconosciuto per l’adeguamento del registratore telematico alle nuove regole di funzionamento della lotteria degli scontrini.
Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, esclusivamente tramite canali telematici, senza essere soggetto alle limitazioni di carattere generale:
• 250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 comma 53 della L. 244/2007)
• 2 milioni di euro annui per il totale delle compensazioni effettuabili (art. 34 della L. 388/2000).
La fruizione del contributo può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.
Altro elemento indispensabile per beneficiare del contributo concerne il fatto che il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire “con modalità tracciabile”.
Si segnala che il contributo è concesso nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023 (art. 8 del DL 176/2022). Come ribadito dal provvedimento in esame, ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma risulti incapiente rispetto al credito stesso.


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