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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.19-2023
    – 20 Giugno 2023

Remissione in Bonis Tax Credit Energia

IN SINTESI
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 19/06/2023 ha chiarito che è possibile usufruire dello strumento della remissione in bonis in caso di mancata o errata comunicazione dei tax credit energia del 16/03/2023 in quanto trattasi di adempimento formale che rientra tra i casi regolati dalla norma appena richiamata.

LA REMISSIONE IN BONIS PER I TAX CREDIT ENERGIA
I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al I trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedevano l’invio da parte del beneficiario di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza del diritto di fruizione del credito residuo.
Con la risoluzione del 19/06/2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la comunicazione in oggetto non rappresenta elemento costitutivo del credito. Pertanto, la sua omissione non ne inficia l’esistenza ma ne impedisce solo l’utilizzo in compensazione. Trattasi, dunque, di un adempimento di natura formale, al quale risulta applicabile la disciplina della remissione in bonis.
Tutto ciò premesso, l’omessa o errata comunicazione dei tax credit energia residui entro il 16.03.2023, non preclude l’utilizzo del credito laddove il contribuente:
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
• effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
• versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
Nel caso in esame, il ricorso alla remissione in bonis deve precedere l’utilizzo del credito ed avvenire entro il 30 settembre 2023, termine ultimo per l’utilizzo in compensazione dei tax credit relativi al III e IV trimestre 2022 oggetto di comunicazione.
Il ricorso a tale istituto è, invece, inibito in presenza di attività di controllo attuate prima del suo perfezionamento.

Al contrario, non rappresenta elemento di ostacolo alla remissione in bonis il precedente scarto del modello F24, il quale testimonia esclusivamente il mancato adempimento alla comunicazione o una sua eventuale incongruenza.

Per quanto riguarda le modalità per effettuare o variare la comunicazione dei tax credit energia oltre il termine del 16.03.2023, l’Agenzia precisa che nei prossimi giorni verrà riaperto il canale telematico originariamente dedicato.


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