Baldi & Partners News – Circolari
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N.18-2023– 20 Giugno 2023
Crediti energetici II trimestre 2023
Con la Legge n.56/2023 sono state estese al secondo trimestre 2023 le agevolazioni connesse alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, a fronte dell’incremento del relativo costo, per le imprese “energivore”, “non energivore”, “gasivore” e “non gasivore”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24, al beneficiario è consentito cedere a terzi il credito d’imposta entro il 31.12.2023.
Il credito d’imposta riconosciuto per il II trimestre 2023 è pari al:
- 20% per le imprese “energivore”, “gasivore” e “non gasivore”;
- 10% per le imprese “non energivore”;
delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia o del gas naturale (ad uso diverso da quello termoelettrico).
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica o del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
RICHIESTA DATI AL FORNITORE
L’impresa non gasivora o non energivora beneficiaria del credito d’imposta che si è rifornita nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati. Ad esempio, la richiesta per la comunicazione del I trimestre doveva essere effettuata entro il 30 maggio. Tuttavia, qualora la richiesta da parte dell’impresa avvenga dopo i 60 giorni normativamente previsti, i fornitori sono comunque tenuti a fornire i dati richiesti.
UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta in oggetto della presente trattazione, analogamente a quelli relativi al I trimestre 2023, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite MOD.F24 entro il 31.12.2023.
I codici tributo da utilizzare per il II trimestre 2023 sono i seguenti:
• 7015 imprese energivore;
• 7016 imprese non energivore;
• 7017 imprese gasivore;
• 7018 imprese non gasivore.
CEDIBILITA’ CREDITI D’IMPOSTA
In alternativa alla compensazione, al beneficiario è consentito cedere il credito entro il 31.12.2023, solo per l’intero credito, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.

