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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.17-2023
    – 13 Aprile 2023

Ammessa la compensazione di debiti previdenziali e crediti erariali

Recentemente, a fronte di un’interpretazione distorta dell’art.17 DLgs. 241/1997 da parte di alcuni giudici del lavoro, era stata messa in dubbio la possibilità nel nostro sistema tributario di compensare debiti previdenziali con crediti di natura fiscale, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
Tale interpretazione suggeriva come possibile la sola compensazione tra debiti e crediti vantati verso “medesimi soggetti”, impedendo di fatto la compensazione orizzontale tra tributi appartenenti ad enti diversi.
L’orientamento in esame aveva creato notevoli perplessità perché non trova adeguato supporto nel dato normativo, oltre che nella prassi consolidata.
Così il legislatore, attraverso una norma di interpretazione autentica riportata nell’art.2-quater della L. 11.4.2023 n. 38 (Gazzetta Ufficiale 11.04.2023 n.85), chiarisce in maniera definitiva che l’art. 17 comma 1 primo periodo del D.Lgs.. 241/97 deve essere interpretato nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti di natura differente ed anche nei confronti di enti impositori diversi (compensazione orizzontale).
Dunque, la compensazione tra debiti previdenziali con crediti di natura fiscale è ammessa.

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