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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.14-2023
    – 31 Marzo 2023

OGGETTO: PROROGATE LE SCADENZE DELLA “TREGUA FISCALE”

Nell’ambito del c.d. “Decreto Bollette”, è stata disposta la proroga di alcune scadenze relative alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” prevista dalla Finanziaria 2023.

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI
Con riferimento alla regolarizzazione di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile e sul versamento dei tributi è prorogato dal 31.3 al 31.10.2023 il termine di versamento (unica soluzione o prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Resta confermato al 31.3.2024 iI termine di versamento della seconda rata e la rimozione delle irregolarità.

RAVVEDIMENTO SPECIALE
Relativamente al ravvedimento speciale utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti, è prorogato dal 31.3 al 30.9.2023 il termine:
• per la rimozione dell’irregolarità o omissione;
• per il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo dovuto. In particolare, è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Inoltre, è ora fissato al 31.10, 30.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023.
Si ricorda che possono essere oggetto di ravvedimento speciale le violazioni:
• le violazioni “sostanziali” dichiarative (ad esempio l’infedele dichiarazione);
• le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);

DEFINIZIONE LITI PENDENTI
Con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023, è prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine per:
• presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda;
• versare quanto dovuto o prima rata di massimo 20 se l’importo dovuto è superiore a € 1.000.
Inoltre, è ora fissato al 31.10 e 20.12 (in luogo del 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023.


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