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Baldi & Partners News – Circolari

  • N.13-2023
    – 22 Marzo 2023

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Con la definizione agevolata di cui ai commi da 166 a 173 dell’art.1 L.197/2022 possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le violazioni di natura formale commesse dal contribuente entro il 31.10.2022.
Per violazioni formali si intendono quelle irregolarità che non rilevano sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
La regolarizzazione in oggetto è consentita a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile e dalla natura giuridica.

VIOLAZIONI REGOLARIZZABILI
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Agenzia individua le seguenti violazioni che possono essere oggetto di definizione:
• Dichiarazioni irregolari: errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente.
• Omessa o irregolare presentazione delle LIPE: a patto che l’IVA risulti assolta e non vi siano ripercussioni sulla determinazione e versamento dell’imposta.
• Omessa, irregolare o incompleta presentazione del modello INTRA.
• Omessa restituzione (ma anche restituzione con risposte incomplete o non veritiere) dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati.
• Errata compilazione della dichiarazione d’intento: nel caso in cui abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché l’integrazione.
• Omessa o tardiva presentazione dei dati STS.
• Omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.
• Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA: la violazione non deve aver inciso sulla liquidazione dell’imposta. Rientrano in questa casistica: la tardiva emissione di fatture, corrispettivi, spesometro ed esterometro.
• Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione o registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA: la violazione non deve aver inciso sulla determinazione del reddito.
• Irregolare o omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge): a patto che l’IVA sia stata, seppur irregolarmente, assolta.
• Omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale: necessario aver tenuto un comportamento concludente conforme alla scelta del regime contabile o fiscale. Non è applicabile a quelle opzioni in cui vige la remissione in bonis.
• Omessa iscrizione al VIES.

VIOLAZIONI ESCLUSE
La regolarizzazione in esame non può essere effettuata con riferimento a diverse fattispecie, tra cui a titolo non esaustivo si segnala:
• Violazioni sostanziali: ossia quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposte o sul versamento del tributo.
• Violazioni formali oggetto di rapporto esaurito: ossia atti divenuti definitivi all’1.1.2023.
• Violazioni formali oggetto di rapporto pendente all’1.1.2023 per il quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva.
• Atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria: può invece essere agevolato l’atto di contestazione o PVC, a condizione che lo stesso non sia definitivo all’1.1.2023.
• Emersione di irregolarità finanziarie o patrimoniali detenute all’estero: quindi non sono definibili le violazioni su QUADRO RW, IVIE e IVAFE.
• Omessa presentazione di F24 a zero.
• Omessa presentazione delle dichiarazioni: anche qualora non presentino debito d’imposta.
• Omesso esercizio delle opzioni la cui dimenticanza è sanabile con lo strumento della remissione in bonis.
• Omessa trasmissione delle CU.
• Errori collegati al visto di conformità.

MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto:
• Il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta;
• La rimozione dell’irregolarità.
Il versamento di cui sopra può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.03.2023 oppure in due rate di pari importo con scadenza 31.03.2023 e 31.03.2024.
Il modello F24 deve essere così compilato:
• codice tributo: TF44;
• rateazione: 0101 per il pagamento in unica soluzione oppure 0102 per la prima rata e 0202 per la seconda;
• anno di riferimento: l’anno a cui si riferisce la violazione oppure l’anno solare in cui è commessa se la violazione non si riferisce ad un determinato periodo d’imposta;

RIMOZIONE DELL’IRREGOLARITA’
Le irregolarità devono essere rimosse al più tardi entro il 31.03.2024.
Tuttavia, se la mancata rimozione ha un giustificato motivo, la stessa può avvenire entro 30 giorni dall’invito alla compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La mancata rimozione di tutte le violazioni formali avvenute nel periodo d’imposta non pregiudica il perfezionamento della regolarizzazione per le violazioni correttamente rimosse.
La rimozione dell’irregolarità non è necessaria in alcune circostanze, quali ad esempio:
• violazioni in materia di reverse charge: se non vi è intento fraudolento e l’IVA è stata comunque assolta;
• omessa presentazione della LIPE: se i dati sono confluiti in dichiarazione IVA.

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA
Per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un PVC (anche se consegnato successivamente all’1.1.2023), sono differiti di due anni i termini ex. Art.20 co.1 D.Lgs 472/97 per la notifica degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni.


Dato l’ampio raggio d’azione della definizione in esame che permette di sanare in un’unica soluzione tutte le irregolarità formali commesse nell’annualità, anche alla luce del Provvedimento n.61196 del 06.03/2023 con cui l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di controllo per le fatture e corrispettivi emessi oltre i termini, invitiamo tutti i clienti a valutarne attentamente la convenienza, in particolar modo per quelle violazioni inerenti alla fatturazione elettronica.
Coloro che desiderano avvalersi del supporto dello Studio ai fini dell’adempimento devono rivolgersi congiuntamente ai seguenti indirizzi:
cristina.ferri@baldiandpartners.it
davide.canonico@baldiandpartners.it
In tal caso, il costo del servizio è pari a € 100,00.

Lo Studio Baldi & Partners è a disposizione della propria clientela per ogni chiarimento o necessità del caso.

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