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Baldi & Partners News – Circolari

  • N. 14 – 2022
    – 30 Giugno 2022

A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato la normativa vigente introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI).

Le nuove regole, che sarebbero dovute entrare in vigore già a decorrere dall’1.1.2022, sono state poi differite all’1.7.2022 dal DL “fisco-lavoro” (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215).

Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:

  • la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
  • i termini di trasmissione;
  • i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022).

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante no­­mina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 e 9.4.2019 n. 104).

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.

DIVIETI ED ESCLUSIONI

Sono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Con l’art. 12 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, è stato previsto che la comunicazione non deve essere effettuata nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.

Sono escluse anche le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del DPR 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica8/E/2019).

È fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie (risposta a interpello 327/E/2019).

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI

A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devo­no essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento “Codice Destinatario” riportando il codice “XXXXXXX” e utilizzando la tipologia di documento TD01 (o TD24 se la fattura è differita).

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di do­cumento, in relazione alle differenti fattispecie:

  • TD17 “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
  • TD18 “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”, codice che viene utilizzato, nel­l’am­­­bito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72”, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, in caso di ac­qui­sto di servizi dall’estero.

CodiceCampoContenuto
TD17Cedente PrestatoreDati del fornitore estero (UE o extra-UE)
Cessionario CommittenteDati dell’acquirente nazionale
DataData di ricezione (o data ricadente nel mese di rice­zio­ne), nel caso di emissione di documento relativo a ser­vizi intra-UE odata di effettuazione dell’operazione, nel caso di acqui­sto di servizi extra-UE
NumeroIndicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
Prezzo TotaleImponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
Aliquota IVARiportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione
ImpostaIndicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
NaturaQualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non sog­getta, indicare il relativo codice “Natura”
Dati Fatture CollegateRiportare gli estremi della fattura di riferimento

ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il file XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari.

CodiceCampoContenuto
TD18Cedente PrestatoreDati del fornitore UE
Cessionario CommittenteDati dell’acquirente nazionale
DataData di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
NumeroIndicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
Prezzo TotaleImponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
Aliquota IVARiportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione
ImpostaIndicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
NaturaQualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non sog­getta, indicare il relativo codice “Natura”
Dati Fatture CollegateRiportare gli estremi della fattura di riferimento

ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.

CodiceCampoContenuto
TD19Cedente PrestatoreDati del fornitore estero
Cessionario CommittenteDati dell’acquirente nazionale
DataRiportare: la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura;la data di effettuazione dell’operazione intercorsa con il fornitore extra-UE.
NumeroIndicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
Prezzo TotaleImponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
Aliquota IVARiportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione
ImpostaIndicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
NaturaNel caso in cui l’operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice “Natura”
Dati Fatture CollegateRiportare gli estremi della fattura di riferimento

CODICI NATURA PER LA TRASMISSIONE VIA SDI

CodiceNatura dell’operazione
N1Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72
N2Non soggetta
N2.1Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2Non soggette – Altri casi
N3Non imponibili
N3.1Non imponibili – Esportazioni
N3.2Non imponibili – Cessioni intracomunitarie
N3.3Non imponibili – Cessioni verso San Marino
N3.4Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5Non imponibili – A seguito di dichiarazioni di intento
N3.6Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4Esenti
N5Regime del margine – IVA non esposta in fattura
N6Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro
N6.3Inversione contabile – Subappalto nel settore edile

Si utilizza il codice natura N2.2 (risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 15.6.2022):

  • per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72;
  • per le prestazioni di servizi ricevute territorialmente non rilevanti ai fi ni IVA in Italia.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI A SDI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

  • per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dall’effettuazione della cessione/prestazione o quindicesimo giorno del mese successivo in caso di fattura differita);
  • per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA

L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 (in corso di conversione in legge) ha esteso, dall’1.7.2022, gli ob­blighi di fatturazione elettronica via SdI:

  • ai soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, rag­guagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • ai soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, pro­venti per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Ne consegue che non deve più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla pre­sen­ta­zione dell’esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia.

L’adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell’esclusione prevista dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l’ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da con­siderarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio dell’esterometro.

PROFILI SANZIONATORI

Per le operazioni ef­fet­tuate a partire dall’1.1.2022, è applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascu­na fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite.

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Il D.M. 21 giugno 2021 ha sancito, in capo ai soggetti passivi italiani sottoposti alle norme in tema di fatturazione elettronica di cui ai precedenti paragrafi, l’obbligo di emettere e-fattura in relazione alle cessioni e agli acquisti di beni posti in essere con gli operatori sammarinesi.

A far data dal 1° luglio 2022, dunque, le operazioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 potranno essere certificate esclusivamente attraverso la trasmissione telematica delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.

Meritevole di attenzione la procedura di emissione della fattura elettronica qualora un soggetto passivo italiano effettui una cessione di beni verso un cessionario sanmarinese a partire dal 1° luglio 2022.

L’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021, infatti, ha previsto che sia l’ufficio tributario sanmarinese a convalidare la regolarità della fattura e a darne comunicazione al soggetto passivo italiano: il regime di non imponibilità dell’operazione è, inoltre, subordinato alla convalida. Qualora, entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura elettronica, l’ufficio tributario sanmarinese non convalidi la regolarità della fattura, il comma 3 dell’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021 demanda al soggetto passivo italiano l’obbligo di emettere nota di variazione in aumento.

Si ricorda, infine, che nell’ipotesi di acquisto di beni da un operatore sammarinese, quest’ultimo può optare per l’addebito o meno dell’imposta sul valore aggiunto in fattura:

– nel primo caso il cessionario italiano avrà facoltà di detrarre l’IVA sull’acquisto;

– nel secondo, invece, sarà tenuto ad emettere un’autofattura utilizzando l’apposito Tipo Documento TD19 ed a trasmetterla, dunque, tramite Sistema Di Interscambio.

In tema di servizi prestati e ricevuti, invece, per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data semplicemente facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti.

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