A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato la normativa vigente introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI).
Le nuove regole, che sarebbero dovute entrare in vigore già a decorrere dall’1.1.2022, sono state poi differite all’1.7.2022 dal DL “fisco-lavoro” (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215).
Le modifiche apportate all’adempimento riguardano:
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:
Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 e 9.4.2019 n. 104).
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:
Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti.
DIVIETI ED ESCLUSIONI
Sono escluse le operazioni per le quali:
Con l’art. 12 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, è stato previsto che la comunicazione non deve essere effettuata nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.
Sono escluse anche le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del DPR 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica8/E/2019).
È fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie (risposta a interpello 327/E/2019).
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI
A decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.
Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento “Codice Destinatario” riportando il codice “XXXXXXX” e utilizzando la tipologia di documento TD01 (o TD24 se la fattura è differita).
Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:
ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, in caso di acquisto di servizi dall’estero.
Codice | Campo | Contenuto |
TD17 | Cedente Prestatore | Dati del fornitore estero (UE o extra-UE) |
Cessionario Committente | Dati dell’acquirente nazionale | |
Data | Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE odata di effettuazione dell’operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-UE | |
Numero | Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc | |
Prezzo Totale | Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE | |
Aliquota IVA | Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione | |
Imposta | Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote | |
Natura | Qualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice “Natura” | |
Dati Fatture Collegate | Riportare gli estremi della fattura di riferimento |
ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il file XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari.
Codice | Campo | Contenuto |
TD18 | Cedente Prestatore | Dati del fornitore UE |
Cessionario Committente | Dati dell’acquirente nazionale | |
Data | Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione) | |
Numero | Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc | |
Prezzo Totale | Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE | |
Aliquota IVA | Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione | |
Imposta | Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote | |
Natura | Qualora l’operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice “Natura” | |
Dati Fatture Collegate | Riportare gli estremi della fattura di riferimento |
ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.
Codice | Campo | Contenuto |
TD19 | Cedente Prestatore | Dati del fornitore estero |
Cessionario Committente | Dati dell’acquirente nazionale | |
Data | Riportare: la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura;la data di effettuazione dell’operazione intercorsa con il fornitore extra-UE. | |
Numero | Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc | |
Prezzo Totale | Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE | |
Aliquota IVA | Riportare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione | |
Imposta | Indicare l’IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote | |
Natura | Nel caso in cui l’operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice “Natura” | |
Dati Fatture Collegate | Riportare gli estremi della fattura di riferimento |
CODICI NATURA PER LA TRASMISSIONE VIA SDI
Codice | Natura dell’operazione |
N1 | Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72 |
N2 | Non soggetta |
N2.1 | Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | Non soggette – Altri casi |
N3 | Non imponibili |
N3.1 | Non imponibili – Esportazioni |
N3.2 | Non imponibili – Cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Non imponibili – Cessioni verso San Marino |
N3.4 | Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Non imponibili – A seguito di dichiarazioni di intento |
N3.6 | Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Esenti |
N5 | Regime del margine – IVA non esposta in fattura |
N6 | Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 | Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – Subappalto nel settore edile |
Si utilizza il codice natura N2.2 (risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 15.6.2022):
TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI A SDI
La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):
SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA
L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 (in corso di conversione in legge) ha esteso, dall’1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via SdI:
Ne consegue che non deve più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla presentazione dell’esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia.
L’adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell’esclusione prevista dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l’ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da considerarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio dell’esterometro.
PROFILI SANZIONATORI
Per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, è applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.
La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite.
OPERAZIONI CON SAN MARINO
Il D.M. 21 giugno 2021 ha sancito, in capo ai soggetti passivi italiani sottoposti alle norme in tema di fatturazione elettronica di cui ai precedenti paragrafi, l’obbligo di emettere e-fattura in relazione alle cessioni e agli acquisti di beni posti in essere con gli operatori sammarinesi.
A far data dal 1° luglio 2022, dunque, le operazioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 potranno essere certificate esclusivamente attraverso la trasmissione telematica delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.
Meritevole di attenzione la procedura di emissione della fattura elettronica qualora un soggetto passivo italiano effettui una cessione di beni verso un cessionario sanmarinese a partire dal 1° luglio 2022.
L’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021, infatti, ha previsto che sia l’ufficio tributario sanmarinese a convalidare la regolarità della fattura e a darne comunicazione al soggetto passivo italiano: il regime di non imponibilità dell’operazione è, inoltre, subordinato alla convalida. Qualora, entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura elettronica, l’ufficio tributario sanmarinese non convalidi la regolarità della fattura, il comma 3 dell’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021 demanda al soggetto passivo italiano l’obbligo di emettere nota di variazione in aumento.
Si ricorda, infine, che nell’ipotesi di acquisto di beni da un operatore sammarinese, quest’ultimo può optare per l’addebito o meno dell’imposta sul valore aggiunto in fattura:
– nel primo caso il cessionario italiano avrà facoltà di detrarre l’IVA sull’acquisto;
– nel secondo, invece, sarà tenuto ad emettere un’autofattura utilizzando l’apposito Tipo Documento TD19 ed a trasmetterla, dunque, tramite Sistema Di Interscambio.
In tema di servizi prestati e ricevuti, invece, per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data semplicemente facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.
A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti.