Baldi & Partners News – Circolari
-
N. 15 – 2022– 30 Giugno 2022
Tutti i titolari di partita IVA che hanno aderito al regime forfetario, in sede di apertura della
partita IVA o successivamente, dal 1° luglio 2022 hanno l’obbligo di emissione della fattura
elettronica, per effetto di quanto previsto dal decreto PNRR 2 (art. 18, D.L. n. 36/2022).
In altre parole, i soggetti titolari di partita IVA, che ha deciso di aderire al regime forfettario:
– sono obbligati all’emissione della fattura elettronica B2B e B2C;
– sono soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione.
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Nel caso di esercizio di più attività, sarà necessario assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività esercitate.
COMPILAZIONE
Con specifico riferimento alla corretta compilazione delle fatture elettroniche da parte degli operatori in regime forfettario, l’Agenzia ha precisato che nel file Xml va indicato:
- il codice RF19 nel campo “Regime Fiscale”;
- il codice natura N2.2 nel campo “Natura”.
Per recapitare la fattura, nel file Xml della fattura elettronica occorre indicare, alternativamente:
- il codice univoco del proprio cliente;
- la PEC.
Il formato Xml deve essere utilizzato anche per l’emissione di eventuali note di credito. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (FAQ n. 20/2018), dovrebbe essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio 2022 per un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea.
SANZIONI
Solo per il terzo trimestre 2022 (luglio/agosto/settembre) e solo per i soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni previste per la tardiva fatturazione (decorsi 12 giorni dalla prestazione o dal servizio) ma solo a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
NUMERAZIONE
Una delle questioni che si pone in vista dell’obbligo di emissione della fattura elettronica è quella relativa alla sua numerazione. A tal riguardo occorre precisare che – come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate – la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura, cartacea o elettronica, della stessa.
Quindi il contribuente può:
– procedere con la numerazione progressiva rispetto a quella relativa alla fatturazione cartacea;
– procedere con una nuova numerazione, magari indicando 1/FE (fattura elettronica).
IMPOSTA DI BOLLO
L’assolvimento dell’imposta di bollo viene comunicato all’Agenzia delle Entrate compilando, nella sezione del file Xml “Dati Bollo”, i campi:
– “Bollo Virtuale”;
– “Importo Bollo”,
in cui vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, pari a 2 euro.
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014:
- 1° trimestre: 31 maggio;
- 2° trimestre 30: settembre;
- 3° trimestre: 30 novembre;
- 4° trimestre: 28 febbraio.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro (5.000 euro per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023, per effetto del decreto Semplificazioni), il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
Inoltre, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro (5.000 euro per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023) il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Per il pagamento dell’imposta di bollo sono ammesse le seguenti modalità:
– mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
– mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.
I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono:
- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche / primo trimestre;
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche / secondo trimestre;
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche / terzo trimestre;
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche / quarto trimestre;
- 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche / sanzioni;
- 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche / interessi.
Il servizio esposto nel portale Fatture e Corrispettivi denominato “Pagamento imposta di bollo” esporrà, anche per i soggetti forfettari, l’elenco A delle fatture nelle quali l’operatore ha indicato l’assoggettamento a bollo nonché l’elenco B delle fatture che, pur non contenendo l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, rispondono ai criteri individuati come requisiti che presumono l’obbligo del pagamento del bollo.
CONSERVAZIONE
Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispettivi”,
mette a disposizione un servizio di conservazione gratuita delle fatture.
A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti.