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Baldi & Partners News – Circolari

  • N. 13 – 2022
    – 20 Giugno 2022

OGGETTO: LA PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI / CONTRIBUTI PUBBLICI

Nella Nota integrativa devono essere evidenziate le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel 2021 di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro – imprese”, le società di persone e ditte individuali, devono pubblicare le predette informazioni, entro il 30.6.2022, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, i soggetti che hanno ricevuto benefici economici da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati devono fornire alcune informazioni, utilizzando modalità differenziate a seconda del beneficiario dell’aiuto.

In particolare, le società di capitali sono tenute a fornire tali informazioni:

  • nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio / consolidato;

ovvero

  • in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle stesse entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa anche:

  • associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
  • coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
  • altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi).

Il mancato rispetto dell’obbligo in esame comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio, oggetto di sospensione per il 2021 ad opera dell’art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021.

Tale sospensione è stata disposta anche per il 2022 dagli artt. 1, comma 28-ter e 3-septies, DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”, tuttavia la sospensione opera solo fino al 30/06/2022, con conseguente applicazione delle sanzioni a partire dal 01/07/2022.


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