Skip to main content

Baldi & Partners News – Circolari

  • N.1-2024
    – 9 Gennaio 2024

Generalizzato l’obbligo di fattura elettronica dal 2024

  • IN SINTESI

Dal 01.01.2024 vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica per la generalità dei soggetti IVA, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi e dal regime adottato.

Restano escluse da tale obbligo le sole operazioni con l’estero, per le quali sarà ancora valida l’emissione della fattura cartacea.

Per le prestazioni sanitarie rese a privati persone fisiche, il divieto di fattura elettronica è stato prorogato anche per il 2024.

OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA DAL 2024

L’art. 18 del DL 36/2022 (“Decreto PNRR“)  comporterà, a partire dall’ 1.1.2024, l’obbligo di fattura elettronica per:

  • contribuenti minimi (art. 27, co.1-2, DL 98/2011);
  • contribuenti forfettari (art.1, co.54-89, L.190/2014);

Inoltre, l’obbligo di fatturazione elettronica ricadrà anche sulle società, enti e associazioni in regime forfait di cui alla L.398/91. Questi ultimi, divenendo soggetti alla fatturazione elettronica nel 2024, non dovranno più ricorrere, nei casi specifici di legge, alla procedura di emissione di fattura elettronica da parte dell’acquirente per conto del cedente.

Si ricorda che per i soggetti minimi e forfettari, l’uso della fattura elettronica era già obbligatorio per le operazioni verso la pubblica amministrazione.

ADEMPIMENTI COLLEGATI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

I soggetti minimi e forfettari che dal 2024 saranno soggetti a fattura elettronica dovranno attuare di conseguenza alcuni adempimenti da cui prima erano esentati, quali:

  • esterometro: per la comunicazione delle operazioni con l’estero non documentate da bolla doganale o fattura elettronica;
  • imposta di bollo: da eseguire in modalità virtuale, non più cartacea, tramite F24 per le fatture senza addebito d’IVA e di importo superiore ad € 77,47.
  • conservazione sostitutiva delle fatture attive e passive: si ricorda che prima i soggetti forfettari erano tenuti alla conservazione del solo documento analogico.

Si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, i documenti cartacei non hanno più valenza fiscale. Pertanto, il cliente operatore IVA residente che non abbia ricevuto la fattura in formato elettronico è tenuto a richiederne l’emissione o attivarsi per la procedura di denuncia tramite autofattura (TD20) per non incorrere nelle sanzioni di cui all’art.6, co.8, D.Lgs 471/1997.

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per effetto del citato art. 18 del DL 36/2022, a partire dal 2024 resteranno ancora escluse dalla fatturazione elettronica le operazioni con l’estero (ad eccezione di quelle verso San Marino), per le quali la fatturazione elettronica resta una scelta e non un obbligo.

Escluse anche le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Per tali prestazioni, infatti, fino al 31.12.2024 è stato prorogato il divieto di emettere fattura elettronica tramite SDI.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi&Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.