Skip to main content

Baldi & Partners News – Circolari

  • N.25-2023
    – 19 Dicembre 2023

Prossime scadenze e adempimenti fiscali

  • IN SINTESI

Di seguito un resoconto non esaustivo sulle principali scadenze di inizio e fine anno, quali:

– acconto iva;
– verifiche di inizio anno sulla periodicità delle liquidazioni iva;
– compensi agli amministratori;
– inventario di magazzino;
– vendite di beni che resteranno temporaneamente presso il venditore;
– redazione libro inventari e stampa contabilità;
– conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche;
– contabilità di magazzino;
– prescrizione decennale dei crediti d’imposta richiesti a rimborso;
– ritenuta fiscale su interessi obbligazionari;
– registrazione contratti e pagamento imposta di registro;
– convalida numero meccanografico;
– tasso ufficiale di riferimento;
– fatture d’acquisto a cavallo d’anno;

ACCONTO IVA 2023

Il termine del versamento dell’acconto IVA per il mese di dicembre 2023, o per il quarto trimestre dello stesso anno, scadrà venerdì 27.12.2023.

I codici tributo per il versamento con Modello F24 sono i seguenti:
6013 – per i contribuenti mensili
6035 – per quelli trimestrali
indicando quale periodo di riferimento “2023”.

I metodi di calcolo sono:

metodo storico: acconto pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata in base alla periodicità di liquidazione adottata.

metodo previsionale: acconto commisurato al dato previsionale” del 2023 anziché al “dato storico” del 2022. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare che l’acconto versato per il 2023 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2023 (mod. IVA 2024).

metodo puntuale: liquidazione dell’IVA al 20/12/2023 sulla base delle fatture emesse e ricevute entro tale data. Per i contribuenti mensili si fa riferimento al periodo 1.12 – 20.12.2023. Le fatture differite emesse entro il 15.12.2023 relative a consegne / spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell’acconto.

Analogamente non vanno considerate le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre ricevute ed annotate entro il 15.12.2023 con detrazione dell’IVA a credito nella liquidazione di novembre, così come consentito dall’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98; per i contribuenti trimestrale si dovrà fare riferimento al periodo 1.10 – 20.12.2023. Anche tali soggetti non devono considerare le fatture differite emesse entro il 15.10.2023 relative alle consegne / spedizioni effettuate nel mese di settembre nonché quelle ricevute ed annotate entro il 15.11.2023 con detrazione dell’IVA a credito nella liquidazione del terzo trimestre. Liquidazione IVA “atipica” relativa al periodo 1.12 – 20.12.2023 / 1.10 – 20.12.2023. L’importo così ottenuto, se positivo (debito) va versato integralmente (non nella misura dell’88%).

VERIFICHE DI INIZIO ANNO PERIODICITA’ LIQUIDAZIONI IVA

Per determinare se la liquidazione periodica IVA debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, che risultano i seguenti:

– Euro 500.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
– Euro 800.000 per imprese che esercitano altre attività.

All’inizio di ciascun anno, occorre quindi procedere ad una verifica del volume d’affari conseguito nel precedente anno solare.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Come già più volte ricordato, i compensi (anche in natura) agli amministratori di società sono deducibili dal reddito dell’esercizio 2023, solamente se di competenza di tale anno (o anni precedenti) e pagati nel corso 2023 o, al massimo, entro il 12 gennaio 2024 (con obbligo del versamento della ritenuta a conguaglio entro il 16 febbraio 2024). Verificate che le delibere di assemblea (e di Consiglio, per gli Amministratori Delegati) siano state regolarmente assunte. Prestate particolare attenzione alle remunerazioni in natura, relative alle disponibilità dei beni concessi dalla società ad amministratori o a soci-amministratori, specie auto ed immobili.

INVENTARIO DI MAGAZZINO – PREDISPOSIZIONE DELLE DISTINTE INVENTARIALI

Si rammenta l’obbligo di provvedere alla redazione delle distinte inventariali delle scorte di magazzino alla data di chiusura dell’esercizio. Sono oggetto d’inventario le materie prime, le materie sussidiarie, i semilavorati (acquistati o prodotti internamente), i prodotti in corso di lavorazione, altri beni mobili impiegati nella produzione, le merci, i prodotti finiti. Devono essere inventariate anche le seguenti rimanenze: materiali di manutenzione, pezzi di ricambio per la manutenzione dei beni strumentali, materiali di consumo e per la pulizia, e cancelleria. Le rimanenze di magazzino comprendono i beni di proprietà dell’azienda; pertanto, alle quantità fisicamente esistenti presso la ditta devono essere:

– inclusi i beni presso terzi (in lavorazione, in riparazione, in deposito, lavori in cantiere, ecc.);
– esclusi i beni di terzi (in lavorazione, in riparazione, in visione, in prova, in deposito, ecc.).

Particolare attenzione meritano le “merci in viaggio”; a tal fine le clausole contrattuali sono determinanti per stabilire l’esatto momento di trasferimento della proprietà delle merci acquistate/vendute in prossimità del 31 dicembre; quando il trasporto è a cura del fornitore, la data rilevante è quella di ricevimento della merce da parte del cliente, mentre se il trasporto è pattuito a cura del cliente, il trasferimento dei beni si considera avvenuto al momento della consegna al vettore (od al cliente stesso, qualora quest’ultimo si occupi direttamente del trasporto).  Alla valorizzazione delle rimanenze si potrà procedere anche successivamente, in tempo utile per la redazione del bilancio. I criteri di valutazione utilizzabili sono: costo specifico, LIFO, FIFO e media ponderata (anche altri criteri che forniscano tuttavia una valorizzazione non inferiore al LIFO). In caso di variazione del criterio di valutazione, rispetto al precedente esercizio, vige l’obbligo di segnalarne in Nota Integrativa le motivazioni e l’influenza sul risultato d’esercizio. Deve inoltre esserne eseguita apposita comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, ai sensi art. 110, VI comma, D.P.R. n. 917/1986 (non è sufficiente la sola comunicazione in Nota integrativa). L’incombenza di redazione dell’inventario del magazzino, da valorizzare con gli stessi criteri sopra indicati, spetta anche alle cosiddette “imprese minori”, non soggette all’obbligo della contabilità ordinaria.

VENDITE DI BENI CHE RESTERANNO TEMPORANEAMENTE PRESSO IL VENDITORE

Qualora il compratore pattuisca col venditore che la merce, dopo la vendita, rimanga per un certo periodo di tempo presso il venditore stesso, è necessario, per dimostrare il compimento dell’operazione, che siano emesse la bolla di consegna (non, ovviamente, documento di trasporto) e la fattura, che venga redatta una richiesta scritta con cui il compratore chiede al venditore di custodire i beni compravenduti, in attesa del ritiro, e che i beni siano iscritti nel registro dei “beni di terzi” del venditore ed in quello dei “beni presso terzi” dell’acquirente (per tali registri non è richiesta la vidimazione). Tale procedura è valida per le vendite interne, ma è sconsigliata per quelle verso Paesi esteri.

REDAZIONE LIBRO INVENTARI E STAMPA CONTABILITA’ ESERCIZIO 2022

Ricordiamo che la redazione e la stampa completa dell’inventario e la stampa della contabilità per l’esercizio 2022 (oltre alle schede di mastro ed alla contabilità di magazzino, se obbligatoria) devono avvenire entro 3 mesi dall’invio della dichiarazione dei redditi quindi entro il 29.02.2024. Per l’inventario ed il libro giornale, verificare la bollatura.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NELL’ ESERCIZIO 2022

Ricordiamo che entro il 29.02.2024 si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e dei corrispettivi telematici.

CONTABILITA’ DI MAGAZZINO

I limiti, superando i quali scatta l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino sono i seguenti: 5.164.568,99 euro di ricavi e 1.032.913,80 euro di giacenze (per due anni consecutivi). Quindi, a partire dal 1° gennaio 2024, sono tenuti alla contabilità di magazzino coloro che, negli esercizi 2021 e 2022 (il 2023, al momento, non rileva), hanno superato entrambi i parametri di cui sopra. In ogni caso, possono essere esclusi dalla contabilità di magazzino (non dall’inventario finale) i beni di trascurabile rilevanza percentuale, il cui costo, nel periodo di imposta precedente, non ha superato il 20% di quello sostenuto nello stesso per tutti i beni soggetti alla registrazione.

PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICHIESTI A RIMBORSO

I contribuenti che hanno richiesto imposte a rimborso, tramite Dichiarazione dei redditi, Dichiarazione annuale IVA o istanza specifica, senza ottenerle, ai fini di interrompere la prescrizione decennale del credito, devono inviare apposita istanza di sollecito all’Ufficio competente, mediante raccomandata o deposito diretto dell’istanza, presso l’Ufficio. Coloro che intendono avvalersi dello Studio per tale incombenza, sono pregati di contattare il Collega di riferimento.

RITENUTA FISCALE SU INTERESSI OBBLIGAZIONARI

Si ricorda che le ritenute fiscali da applicare agli interessi dei prestiti obbligazionari, emessi da società, sono pari al 26%, indipendentemente dalla durata e dal tasso di fruttuosità e devono essere versate tramite Modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo all’ESIGIBILITA’ della cedola (non rileva la data del pagamento). Gli imponibili e le ritenute operate dovranno poi essere indicati nel Modello UNICO 2024, QUADRO “RZ” (Dichiarazione dei Sostituti d’imposta per interessi ed altri redditi di capitale). Si rammenta che il mancato puntuale compimento degli obblighi di cui sopra è soggetto a sanzioni a carico della società e degli amministratori.

REGISTRAZIONE CONTRATTI E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO

Il 30 gennaio 2024 scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione, stipulati il primo giorno dell’anno, senza limite di importo di canone. Per i contratti soggetti a cedolare secca, scade, inoltre, il pagamento della relativa imposta. Per i contratti non soggetti a cedolare secca, scade il termine per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità che decorre dal primo gennaio 2024.

CONVALIDA NUMERO MECCANOGRAFICO

Entro il 31.12.2023 le imprese interessate a mantenere il numero meccanografico, con il rilascio del rispettivo attestato di validità, dovranno effettuare la convalida annuale presso la Camera di Commercio. Chi intendesse avvalersi dello Studio, per l’adempimento, chieda della collega Cristina Ferraboschi.

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (ex Tasso Ufficiale di Sconto)

Ricordiamo che il tasso ufficiale di riferimento dal 20.09.2023 è pari a 4,50%.
La misura del saggio degli interessi legali a partire dal 01.01.2024 è pari al 2,50%.

FATTURE D’ACQUISTO 2023

Si ricorda che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha rivoluzionato i tempi in cui è possibile esercitare la detrazione. Il transito presso lo SdI (sistema di interscambio) fa sì che la data di ricezione delle stesse abbia carattere assolutamente oggettivo. Si riassume di seguito quando è possibile detrarre l’Iva contenuta nelle fatture di acquisto datate 2023 ma consegnate nel 2024.

Data fatturaData ricezione SdIMomento dal quale è possibile esercitare la detrazioneMomento finale per la detrazione
DicembreDicembreDicembre30/04/2024
DicembreGennaioGennaio30/04/2025

Attualmente, alle fatture “a cavallo d’anno” non si applica la possibilità di retrodatare la detrazione al mese di emissione della fattura, così chè per dette fatture è possibile unicamente la detrazione nell’anno di ricevimento, a partire dal mese nel quale la fattura è ricevuta. Tuttavia, l’art.7, co.3, lett.d della Legge delega fiscale (L.111/2023), se confermato, potrebbe modificare tale impostazione consentendo il diritto alla detrazione dell’imposta sulle fatture di acquisto riferite ad operazioni effettuate nell’anno precedente ma ricevute nei primi 15 giorni di gennaio. Si consiglia comunque di contattare i propri fornitori, in particolare quando l’importo dell’IVA su una fattura che “deve arrivare” è di importo rilevante, per premere affinché la fattura venga inviata allo SdI entro la data del 31/12/2023, in modo da poter recuperare l’imposta già in questo anno. Infine, si consiglia di controllare nella sezione dedicata (del sito dell’Agenzia delle Entrate) delle fatture cosiddette “a disposizione, l’eventuale presenza di documenti la cui consegna dallo SdI al cliente non è stata possibile per cause tecniche. In tale circostanza, infatti, la data di ricezione della fattura (e quindi il momento dal quale esercitare il diritto alla detrazione) è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cliente.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi&Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.