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Baldi & Partners News – Circolari

  • 4-2025
    – 29 Gennaio 2025

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA L. 207/2024 (FINANZIARIA 2025)

Di seguito si propongono le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 per imprese e persone fisiche.

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA – commi da 81 a 83

Dal 2025 la non tassazione/deducibilità delle spese sottoelencate è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario/postale, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari/circolari):

  • rimborso spese trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR) *;
  • spese per prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti/ bevande/viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
  • spese vitto/alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
  • spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).

Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.

*Rientrano tra gli autoservizi pubblici non di lineaquelli che nel contempo:

– provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;

– vengono effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo/periodico.

Rientrano tra le predette fattispecie il servizio taxi e di noleggio con conducente.

PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI – commi 399 e 400

È confermata la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitamente al 2024, dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

La maxi-deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

MINI IRES – commi da 436 a 444

È introdotta, per il solo anno 2025, la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l’imposta nella misura ridotta del 20% anziché in quella ordinaria del 24%.

Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:

  • che l’impresa accantoni almeno l’80% dell’utile 2024 ad una specifica riserva;
  • che effettui investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);
  • che nel 2025 effettui nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024.

 Inoltre:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;
  • l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 – commi da 427 a 429

Le principali novità riguardano:

  • la riduzione del numero degli scaglioni d’investimento da 3 a 2 (fino a 10 milioni e da 10 milioni a 50 milioni);
  • viene introdotta un’aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni, precedentemente differenziata tra gli investimenti fino a 2,5 milioni e da 2,5 milioni a 10 milioni (che ora in base alla riduzione dei consumi energetici potrà essere pari al 35%, 40% e 45%).

È eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”/ZLS.

CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 – commi da 445 a 448

È abrogata dal 2025 l’agevolazione riferita ai beni immateriali.

Viene introdotto un limite di spesa (€ 2.200 milioni) agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026).

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” – comma 461

Al fine di dare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO – commi dal 485 al 491

È confermato il riconoscimento anche per il 2025 di un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 – 15.11.2025 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”.

È aumentato a € 2.200 milioni (in precedenza € 1.600 milioni) il limite di spesa del credito d’imposta in esame.

I soggetti interessati, ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31.3 al 30.5.2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la predetta comunicazione, inviano dal 18.11 al 2.12.2025 all’Agenzia una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

Al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2025 l’ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con specifico Provvedimento.

ACCANTONAMENTI ONERI STOCK OPTION – commi 862 e 863

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale/azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento della relativa assegnazione (nuovo comma 6-bis all’art. 95, TUIR).

Nel medesimo momento sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

Le novità in esame sono applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31.12.2025 o nei successivi.

NOVITÀ WELFARE AZIENDALE – commi da 386 a 391

Ai neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:

  • titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
  • che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il datore di lavoro può erogare/rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

  • nel limite massimo di € 5.000 annui;
  • per i primi 2 anni dall’assunzione;
  • solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi/ISEE/per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

In tema di fringe benefit, analogamente all’ anno scorso, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate/rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica/gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti/adottivi/affiliati/affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ – comma 385

È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – commi da 74 a 77

Al fine di far emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi e scontrini emessi, è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:

  • € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
  • da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME” – comma 30

Viene confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni/partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima è fissato al 30.11 del medesimo anno.

Viene disposto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data, in un’unica soluzione o con la prima rata annuale di tre.

In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI – commi 54 e 56

Per le spese 2025:

  • la detrazione “ordinaria” spettante per gli interventi di recupero edilizio/ riqualificazione energetica /riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario/titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36%. Nel 2026 e 2027 è riconosciuta nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione principale, del 30% negli altri casi.
  • il “Superbonus” del 65% (per condomini ed edifici con più unità  immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, risulta presentata la CILA/richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione;
  • non rientrano più tra le spese agevolabili quelle relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
  • è confermato il riconoscimento della detrazione c.d. “bonus arredo”, spettante per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio anche per le spese sostenute nel 2025, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di € 5.000, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 37

Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% nella misura del 60% entro il 30.11.2025 e del rimanente 40% entro il 30.6.2026.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – commi da 31 a 36

Viene riproposta l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’operazione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.

È inoltre prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili, le immobiliari di gestione.

Per il perfezionamento dell’operazione è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione/cessione/ trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni/cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del 60% entro il 30.9.2025 e il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO – comma 12

Per il solo 2025 il limite di cui alla lett. d-ter) della Legge n. 190/2014, che prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000,  è stato elevato a € 35.000.

Il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

  • non superiore a € 35.000, potranno applicare/continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
  • superiore a € 35.000, non potranno applicare/continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE / REDDITI DIVERSI – comma 23

Con una norma di interpretazione autentica, è chiarito che l’imposta sostitutiva sui redditi cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR, ossia:

  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (lett. c);
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale/ patrimonio di società di cui all’art. 5 (società semplici, snc, sas), escluse le associazioni e dei soggetti di cui all’art. 73 (società di capitali), nonchè di diritti/titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lett. c-bis);
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi/conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo (lett. c-ter);
  • redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto/l’obbligo di cedere/acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere/effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (c-quater);
  • plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta/detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta (lett. c-sexies);

ex art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è pari al 26% (l’imposta sostitutiva è stata aumentata nella predetta misura dall’art. 3, DL n. 66/2014).

WEB TAX – commi 21 e 22

Sono ridefiniti i soggetti passivi della c.d. “web tax”, ora applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni/servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;

e che singolarmente/a livello di gruppo, nell’anno precedente, realizzano un ammontare di ricavi non inferiore a € 750 milioni.

E’ altresì previsto che i predetti soggetti versano:

  • entro il 30.11, un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (3% dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati nell’anno);
  • entro il 16.5 dell’anno successivo, il saldo dell’imposta dovuta.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO – ATTIVITÀ – commi da 24 a 29

È disposto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze/altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

È eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze/altri proventi realizzati dall’1.1.2025 mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);

Inoltre la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell’eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze, che in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000, è estesa all’intero ammontare della stessa.

È altresì disposto che per la determinazione delle citate plusvalenze/minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta all’1.1.2025 può essere assunto, in luogo del costo/valore di acquisto, il valore normale ex art. 9, TUIR alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 18%.

L’assunzione di tale valore quale valore di acquisto non consente, tuttavia, il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione con le predette modalità.

L’imposta sostitutiva, infine, va versata entro il 30.11.2025 o, in alternativa, può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025, con applicazione interessi del 3% annuo sull’importo delle rate successive alla prima.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA – commi da 112 a 115

È confermata la proroga al 31.12.2027 del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto da parte delle giovani coppie/nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

Sono, infine, prorogate al 31.12.2027 le disposizioni che prevedono, tra l’altro:

– l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei:

a) nuclei familiari con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 40.000;

b) nuclei familiari con 4 figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 45.000;

c) nuclei familiari con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e un ISEE non superiore a € 50.000;

– che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate dal 31.1 al 31.12 dell’anno di riferimento, la garanzia del predetto Fondo è rilasciata nella misura massima:

– dell’80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari della lett. a);

– dell’85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. b);

– del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari della lett. c).

IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA – comma 116

In materia di agevolazioni “prima casa”, viene prorogato ” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo concesso per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione per il soggetto già proprietario della “prima casa” che acquisti la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile.

Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – comma 186

I soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani/commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:

  • è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa/primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti/condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.

BONUS NUOVE NASCITE – comma da 206 a 208

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuto un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato/adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:

  • i cittadini italiani/UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno/diritto di soggiorno permanente;
  •  i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo/titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi/titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.


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