Baldi & Partners News – Circolari
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3-2025– 24 Gennaio 2025
RIMBORSI SPESE DEI PROFESSIONISTI E IMPOSTE DIRETTE
Per effetto della Riforma IRPEF e IRES, approvata con il DLgs. 13 dicembre 2024 n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 dicembre, cambia il trattamento IRPEF dei rimborsi spese sostenute dai professionisti per lo svolgimento della professione (es. viaggio, vitto e alloggio) e addebitate analiticamente in capo al committente. Tali rimborsi, secondo la previgente disciplina, quando pagati dal committente erano considerati parte del reddito di lavoro autonomo e tassati. Secondo la nuova disciplina, che trova applicazione a partire dall’1.1.2025, detti rimborsi non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile e non saranno più soggetti a ritenuta a titolo d’acconto. Al contempo, tali spese non saranno più deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista che le sostiene, salvo nel caso in cui il committente non rimborsi le spese addebitategli.
In particolare, si prevede ora, analogamente a quanto previsto per le perdite su crediti, che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:
– il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
– la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
– il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.
Le spese in esame di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500,00 euro, che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.
Il nuovo regime fiscale è esteso ai professionisti che adottano il regime forfettario, comportando per essi, la detassazione dei rimborsi spese. Nessuna novità sul fronte dei costi, la cui indeducibilità è già insita nel sistema di calcolo forfetario del reddito.
Le novità sopra descritte non modificano il trattamento IVA dei predetti rimborsi spese, che continuano a concorrere alla base imponibile.