Baldi & Partners News – Circolari
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5-2025– 6 Febbraio 2025
Certificazione Unica (C.U.) 2025 – Indicazioni operative per l’invio.
I sostituti di imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica), le Certificazioni Uniche attestanti i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, i redditi di lavoro autonomo occasionale, provvigioni, redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi corrisposti nell’anno precedente (anno 2024).
Di seguito si riassumono le principali novità che riguardano l’adempimento.
A seguito, della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari non sono più dovute le certificazioni uniche dei compensi per i forfettari.
Entro il 31.03.2025 devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo abituale.
Si ricorda che, con la Certificazione Unica, devono essere comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi nonché quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.
Sono previste sezioni da compilare in presenza di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto di imposta e prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto.
I sostituti di imposta sono altresì tenuti, entro il 17 marzo 2025, a rilasciare la Certificazione Unica, in duplice copia, al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico”.
Resta libera la modalità di trasmissione della Certificazione Unica ai percipienti: è ammesso anche l’invio tramite posta elettronica, in questo caso è necessario verificare che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (redditi esenti) potrà avvenire anche oltre la scadenza del 17 marzo, senza l’applicazione di sanzioni, purché l’invio avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta ovvero entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione del Modello 770/2025).
Per queste ultime è possibile effettuare entro il 31 ottobre 2025 il solo invio telematico, mentre la consegna delle certificazioni dovrà avvenire per tutti i percipienti entro il 17 marzo 2025
Al fine di potervi assistere nel miglior modo possibile in questo adempimento, vi riproponiamo le modalità operative degli anni precedenti:
- Invio del solo tracciato telematico: come per altre tipologie adempimento (es.: dichiarazioni di intento, Comunicazione polivalente, ecc.), potete chiedere ai vostri programmatori di installare, nel vostro programma gestionale, l’applicativo per l’elaborazione e la predisposizione del modello Certificazione Unica 2025 in grado di estrapolare i dati dalla contabilità generale. In questo modo, potrete farci pervenire (entro l’10 marzo 2025) un file telematico che noi provvederemo ad inviare, in qualità di intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo. A seguito dell’invio, vi faremo pervenire la sola ricevuta dell’avvenuta trasmissione (non potendo in alcun modo accedere al file). Rimarrà, invece, a vostro carico la consegna delle Certificazioni Uniche per i singoli percipienti. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’invio telematico del modello, sarà di euro 150 (fino ad un massimo di euro 250, nel caso in cui il file presenti degli errori bloccanti, indipendenti dal nostro sistema, che ci costringano ad effettuare uno o più invii successivi).
- Predisposizione del modello da parte dello studio invio telematico: per i sostituti che sono tenuti alla redazione della Certificazione Unica per un numero di percipienti inferiore o uguale alle 10 unità (considerando un massimo di 20 documenti da inserire), e che non intendono implementare il proprio software, vi chiediamo di inviarci, via e-mail, copia delle fatture ricevute dai lavoratori autonomi, la copia dei mod. F24 quietanzati relativi alle ritenute operate e versate e la scheda contabile del conto “ritenute”. Potremo, così, restituirvi la duplice copia della Certificazione Unica da consegnare – firmata – ai singoli percipienti, oltre alla copia cartacea, munita dell’apposita ricevuta di trasmissione all’Agenzia nelle Entrate, nei tempi previsti dalla norma. In questo caso, dovrete farci pervenire i modelli entro e non oltre il 28 febbraio 2025, al fine di agevolare le verifiche e l’eventuale integrazione dei dati necessari. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’elaborazione delle Certificazioni uniche sintetiche e per l’invio telematico del modello Certificazione Unica Ordinaria, sarà di euro 250 (fino ad un massimo di euro 400). Per un numero di percipienti superiore alle 10 unità è necessario concordarne preventivamente la fattibilità e il preventivo.
- Compilazione del tracciato excel con i dati delle CU: per chi vuole predisporre in autonomia le Certificazioni Uniche pur non disponendo di un gestionale in grado di produrre il file, lo studio può fornire due file excel (uno per le anagrafiche e uno per i dati delle fatture) da alimentare con i dati richiesti per la predisposizione delle stesse che verrà importato nella procedura Sistemi per l’elaborazione. Potremo, così, restituirvi la duplice copia della Certificazione Unica da consegnare – firmata – ai singoli percipienti, insieme alla Certificazione Unica ordinaria munita dell’apposita ricevuta di trasmissione all’Agenzia nelle Entrate, nei tempi previsti dalla norma. In questo caso, dovrete farci pervenire i file entro e non oltre il 28 febbraio 2025 prossimo, al fine di agevolare le verifiche e l’eventuale integrazione dei dati necessari. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’elaborazione delle Certificazioni uniche sarà di euro 250 per l’importazione dei file e per l’elaborazione delle CU oltre ad € 100 per la trasmissione della Certificazione Ordinaria. Nel caso ci fossero variazioni da apportare verranno concordati i compensi per le stesse.
Infine, Vi ricordiamo che potremo assistervi solo nella predisposizione ed invio della Certificazione dei redditi percepiti dai lavoratori autonomi, mentre per quanto riguarda le certificazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente, dovrete rivolgervi al vostro consulente del lavoro. Infatti, è ammesso dalle norme richiamate, che lo stesso sostituto di imposta possa trasmettere all’Agenzia delle Entrate più modelli; ad esempio, la certificazione dei dipendenti potrà essere trasmessa dai consulenti del lavoro, mentre quella degli autonomi dal commercialista.
Per ogni esigenza in merito e per l’invio dei file e della documentazione siete pregati di rivolgerVi alle seguenti colleghe che si occupano del servizio:
Sig.ra. Ballabeni Ebe – ballabeni.ebe@baldiandpartners.it
Sig.ra. Bini Daniela – daniela.bini@baldiandpartners.it;
Dott.ssa Boz Alina – alina.boz@baldiandpratners.it
Dott.ssa Ferri Cristina – cristina.ferri@baldiandpartners.it
Sig.ra Pedrini Roberta – roberta.pedrini@baldiandpartners.it;
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Lo Studio Baldi & Partners è a disposizione della propria clientela per ogni chiarimento o necessità del caso.