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Baldi & Partners News – Circolari

  • 19-2026
    – 5 Ottobre 2026

NUOVI TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA E RETRO-IMPUTAZIONE DELLE FATTURE “INFRANNUALI” – DLGS. 148/2026 (C.D. “CORRETTIVO OMNIBUS”)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 11 agosto 2026, del D.Lgs. 148/2026 (c.d. “correttivo Omnibus”), sono divenute efficaci – a decorrere dal 12 agosto 2026 – rilevanti modifiche in materia di detrazione IVA, che interessano tutti i soggetti passivi d’imposta.

Ampliamento dei termini per l’esercizio della detrazione

L’art. 12 del D.Lgs. 148/2026 interviene sugli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, ripristinando il termine “biennale” per l’esercizio del diritto alla detrazione, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal DL 50/2017.

In base alla nuova disciplina:

  • il diritto alla detrazione dell’imposta relativa a beni e servizi acquistati o importati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso (nuovo art. 19, comma 1, DPR 633/72);
  • corrispondentemente, l’obbligo di annotazione delle fatture e delle bollette doganali relative a tali acquisti/importazioni è fissato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (nuovo art. 25, comma 1, DPR 633/72).

Esempio: un acquisto effettuato il 28 agosto 2026, con fattura ricevuta il 2 settembre 2026, potrà essere detratto al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 30 aprile 2029.

Il dubbio sulla decorrenza (annualità pregresse)

Poiché la norma è entrata in vigore il 12 agosto 2026 senza una disciplina transitoria espressa, resta aperta la questione se il termine ampliato operi anche per le annualità precedenti al 2026. Una parte della dottrina (tra cui Assonime) ritiene che l’assenza di limitazioni esplicite deponga per l’applicazione retroattiva, anche considerato che l’obbligo di fatturazione elettronica era già pienamente vigente nel 2024 e nel 2025; altri osservano che l’assenza di disciplina transitoria non fughi comunque ogni dubbio interpretativo.

Per tale motivo, sino all’emanazione di chiarimenti ufficiali, appare opportuno adottare un approccio prudenziale nella gestione dei documenti riferibili al periodo antecedente al 12 agosto 2026.

Sarà quindi opportuno monitorare eventuali chiarimenti ufficiali sul punto.

Retro-imputazione dell’IVA per le fatture “a cavallo d’anno”

Il decreto introduce inoltre, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7, L. 111/2023) e in linea con l’orientamento espresso nella causa unionale T-689/24, la possibilità di retro-imputare la detrazione IVA relativa a fatture ricevute nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Attraverso l’eliminazione, dall’art. 25 del DPR 633/72, del riferimento al “medesimo anno”, sarà possibile detrarre l’IVA relativa a un acquisto effettuato, ad esempio, nel 2026 anche se la fattura è ricevuta nel 2027, purché ciò avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026 (30 aprile 2027), previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti.

Resta tuttavia fermo l’art. 1 del DPR 100/98, che esclude la possibilità di considerare, nell’ultima liquidazione periodica dell’anno, i documenti di acquisto relativi a operazioni dell’anno precedente: pertanto, anche per le fatture ricevute entro il 15 gennaio (contribuenti mensili), il recupero dell’imposta risulterebbe possibile solo in sede di dichiarazione annuale. Tale impostazione non appare pienamente allineata ai principi della sentenza T-689/24 – peraltro attualmente oggetto di un procedimento di revisione presso la Corte di Giustizia UE – per cui la questione resta, allo stato, aperta.

Tabella riepilogativa

AspettoDisciplina precedente (fino al 11/08/2026)Nuova disciplina (dal 12/08/2026)
Detrazione IVAEntro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto era sortoEntro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo
Registrazione fattureEntro la dichiarazione relativa all’anno di ricezioneEntro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione
Riferimento al “medesimo anno”Previsto dall’art. 25Eliminato
Fatture a cavallo d’annoEscluse dalla retro-imputazione della liquidazione periodicaProblema non risolto da decreto

Le medesime modifiche sono state inoltre estese agli artt. 56 e 88 del nuovo Testo Unico IVA, D.Lgs. 10/2026, destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.

Considerazioni operative

Il decreto correttivo Omnibus segna un significativo ritorno a termini più ampi per l’esercizio della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture di acquisto.

La nuova disciplina concede agli operatori una maggiore flessibilità, ma lascia ancora aperti diversi profili applicativi, in particolare con riferimento al regime transitorio, alle fatture a cavallo d’anno, alla retro-imputazione dell’IVA. In attesa di chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione finanziaria e dell’esito del riesame europeo della causa T-689/24, si raccomanda pertanto una gestione prudenziale delle fatture interessate dalle nuove disposizioni.


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