Baldi & Partners News – Circolari
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20-2026– 5 Ottobre 2026
PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 148 – “DECRETO CORRETTIVO OMNIBUS”
Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, è stato approvato il quarto decreto correttivo della riforma fiscale. Il provvedimento, articolato in 37 articoli, interviene su numerosi ambiti: redditi di lavoro, fiscalità d’impresa, IVA, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale, controlli, concordato preventivo biennale e sanzioni. Vi sintetizziamo, di seguito, le novità di maggiore interesse.
Reddito di lavoro dipendente
Familiari a carico
Sul fronte del lavoro dipendente, viene modificata la disciplina dei familiari fiscalmente a carico. I requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari continuano ad assumere rilievo nei casi previsti dalla normativa fiscale solo per gli “altri familiari” diversi da coniuge e figli – ad esempio genitori, nonni, fratelli, sorelle e suoceri. La modifica opera con effetto dal 2025.
Auto aziendali
Una delle novità di maggiore interesse per le imprese riguarda le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resta confermata la regola generale secondo cui il fringe benefit è determinato assumendo il 50% del costo convenzionale relativo a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.
Il decreto introduce però un elemento legato all’anzianità del veicolo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit così determinato viene incrementato del 50%. Inoltre, qualora il veicolo disponga di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il valore imponibile è aumentato del 5%.
Reddito di lavoro autonomo
Per i lavoratori autonomi, il decreto disciplina i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi acquistati, assoggettandoli, nei casi previsti, a imposta sostitutiva. Il tema interessa in particolare i crediti acquistati a un prezzo inferiore al relativo valore nominale.
Reddito d’impresa
Numerosi interventi riguardano il reddito d’impresa, con l’obiettivo di proseguire il percorso di avvicinamento tra valori contabili e fiscali. Le modifiche interessano, tra l’altro, la valutazione fiscale di titoli e obbligazioni, alcune componenti reddituali, il riallineamento delle divergenze contabili-fiscali e il trattamento dei conferimenti di partecipazioni.
Viene inoltre chiarita la disciplina del riporto delle perdite fiscali in presenza di trasferimenti indiretti del controllo e vengono modificate alcune regole applicabili alle fusioni e ai conferimenti di partecipazioni minusvalenti. Sul piano internazionale, il decreto disciplina anche l’utilizzo delle perdite definitive di società UE o SEE coinvolte in fusioni con società italiane, al ricorrere di specifiche condizioni, e interviene sulla disciplina Pillar Two.
Detrazione IVA
Particolarmente significativa è la modifica dei termini per l’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Coerentemente, viene esteso anche il termine per la registrazione delle fatture passive e delle bollette doganali, che potranno essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (si veda Circolare N. 19 dedicata all’argomento).
Soggetti assimilati alle holding industriali – Test di prevalenza
La nuova formulazione dell’art. 162-bis, comma 3-bis, del TUIR introduce un nuovo criterio di prevalenza per i soggetti di cui alla lettera c), n. 2), basato sul rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie esercitate non nei confronti del pubblico e l’ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso. La prevalenza sussiste qualora tale rapporto sia superiore al 50%, con possibili riflessi sia in materia di comunicazioni all’Anagrafe Tributaria sia ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Allo stato attuale, tuttavia, si è in attesa di chiarimenti ufficiali in merito alle modalità applicative del nuovo test reddituale, in particolare all’esatta individuazione dei componenti reddituali da includere al numeratore del rapporto di prevalenza.
Accertamenti e sanzioni
Sul fronte dei controlli, il Decreto Omnibus introduce alcuni principi particolarmente importanti. Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili viene circoscritta ai casi di componenti positivi non contabilizzati o costi inesistenti.
Viene limitato l’accertamento per antieconomicità. Lo scostamento tra prezzo praticato e valore di mercato non è di per sè sufficiente a fondare una rettifica: occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Viene inoltre disciplinata la decorrenza dei termini di accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale.
Sul fronte sanzionatorio viene introdotta una soglia di tolleranza in tema di trasmissione dei corrispettivi: non sono applicate le relative sanzioni quando la discrepanza tra corrispettivi telematici e pagamenti elettronici non supera il 5%.
Tax Control Framework
Per le imprese interessate dall’adempimento collaborativo, viene introdotta la possibilità di rateizzare fino a venti rate trimestrali le somme dovute a seguito delle interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate. È, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del Tax Control Framework in determinate situazioni.
Concordato preventivo biennale
Importanti novità riguardano il concordato preventivo biennale 2026-2027 per chi rinnova una precedente adesione. Il regime premiale viene rafforzato, elevando a 100.000 euro il limite per determinate compensazioni e rimborsi IVA senza visto o garanzia e a 70.000 euro quello relativo a imposte dirette e IRAP. Viene inoltre anticipato di due anni il termine di decadenza per l’accertamento e, per il 2026 e 2027, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte.
Sempre per i soggetti ISA che rinnovano il concordato è inoltre previsto uno specifico ravvedimento per le annualità 2020-2023, mediante imposte sostitutive calibrate anche in funzione del punteggio ISA.
Ulteriori interventi
Tra le altre novità si segnalano, infine, l’aumento dall’11% al 20% della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione UE/SEE, l’aliquota del 36% per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate in soggetti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, nuove regole IRAP per gli enti del Terzo settore e alcune modifiche in materia di successioni e donazioni.
