Baldi & Partners News – Circolari
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18-2026– 29 Settembre 2026
INTRODUZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO IVA E TABELLA DI RACCORDO
Il D.lgs. n. 10/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026, ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, che entrerà in vigore a partire dall’1° gennaio 2027. Il Testo unico si compone di 171 articoli e include, al suo interno, le disposizioni che sono attualmente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93, nel D.lgs. 127/2015, nonché le numerose altre norme IVA presenti in ulteriori leggi e decreti. A far data dall’entrata in vigore del nuovo TU, i citati decreti saranno di conseguenza abrogati.
Dal 1° gennaio 2027, con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA, cambieranno i riferimenti normativi legati all’imposta, richiedendo un aggiornamento di tutte le procedure amministrative e dei software contabili.
Le modifiche coinvolgeranno direttamente le abitudini di fatturazione e registrazione.
Nello specifico, gli adeguamenti riguarderanno:
- Nuovi codici IVA: per registrare le medesime operazioni, dal 2027 gli operatori dovranno verosimilmente utilizzare codici e causali completamente diversi da quelli attuali.
- Automatismi e fatture elettroniche: sarà necessario aggiornare i moduli di importazione degli XML e tutte le procedure automatiche di contabilizzazione.
- Stampe degli anni pregressi: i software dovranno essere in grado di gestire un doppio binario, riportando i nuovi riferimenti per le operazioni dal 2027 in poi, ma garantendo la stampa corretta dei registri e delle liquidazioni degli anni precedenti con la vecchia normativa.
Per agevolare il periodo di transizione informatica e tutelare le imprese, l’art. 170, comma 3, del Testo Unico IVA prevede una misura di salvaguardia priva, al momento, di un termine di scadenza prestabilito, salva una futura delimitazione temporale da parte del legislatore.
Se all’interno di fatture, contratti o altra documentazione dovessero figurare ancora gli articoli della legge precedente, questi verranno convertiti in automatico e considerati formalmente riferiti alle nuove disposizioni.
Pertanto, se nei primi mesi del 2027 venisse emessa una fattura elettronica contenente ancora le vecchie diciture:
- Il documento manterrà piena validità sia fiscale che civilistica.
- Il Sistema di Interscambio (SdI) non scarterà il file.
- Non sarà applicata alcuna sanzione per violazione degli obblighi documentali.
Ad oggi, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato le nuove codifiche IVA né le specifiche tecniche di raccordo con il nuovo Testo Unico.
Di seguito si analizzano alcuni aspetti di rilievo:
Momento di effettuazione delle operazioni ed esigibilità dell’imposta
In linea con il previgente art. 6 del D.P.R. 633/1972, il nuovo Testo Unico IVA riorganizza all’art. 24 le regole sul momento impositivo, allineando il lessico nazionale alla Direttiva Europea. Viene confermato il principio per cui l’imposta diventa esigibile nel momento in cui la cessione o la prestazione si considera effettuata. Nel caso di pagamento anticipato (acconti parziali o totali) antecedente alla consegna o al termine del servizio, il nuovo testo chiarisce in modo inequivocabile che l’imposta diventa esigibile, e sorge il conseguente obbligo di fatturazione, esclusivamente limitatamente all’importo effettivamente riscosso.
Obblighi di fatturazione e registrazione
Il Capo V del Titolo XII – Obblighi dei soggetti passivi, raccoglie e riordina le disposizioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, in particolare fa ordine riorganizzando il vecchio art. 17 del D.P.R. 633/1972: l’individuazione del soggetto obbligato al versamento dell’imposta è ora disciplinata dall’art. 64, mentre le regole operative che distinguono nettamente la procedura di integrazione dall’emissione della vera e propria autofattura sono state separate e collocate organicamente nel Titolo relativo agli obblighi di fatturazione.
Operazioni permutative
Nel nuovo assetto normativo del D.lgs. 10/2026, la disciplina delle operazioni permutative è regolata dal combinato disposto degli articoli 30 e 27. L’art. 30 conferma l’autonomia delle reciproche cessioni o prestazioni ai fini IVA, mentre l’art. 27 comma 2, lett. d) introduce la vera novità in tema di base imponibile, sancendo il definitivo abbandono del valore normale in favore del valore soggettivamente pattuito dalle parti nel contratto.
Esercizio della detrazione dell’Iva
Il D.lgs. n. 148/2026 (Decreto “Omnibus”), in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato il D.P.R. 633/1972 e il D.lgs. 10/2026, ridisegnando i termini per la detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di imprese, arti o professioni. La novità principale consiste nell’estensione a due anni del termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione e procedere alla relativa annotazione delle fatture e delle bollette doganali negli appositi registri.
Esportazioni
Il nuovo art. 45 del D.lgs. 10/2026 conferma i requisiti sostanziali delle esportazioni (ex art. 8 D.P.R. 633/1972), ma elimina definitivamente ogni riferimento a documenti cartacei e timbri doganali. La non imponibilità è ora vincolata esclusivamente alla prova di uscita doganale di cui all’art. 334 del Regolamento UE n. 2015/2447, ufficializzando a livello normativo l’obbligo del tracciamento telematico tramite sistema AES (codice MRN e relativo messaggio elettronico di uscita).
Depositi IVA
La disciplina dei depositi IVA (ex art. 50-bis del D.L. 331/1993) è stata interamente riorganizzata all’articolo 53 del nuovo D.lgs. 10/2026 confermando l’impianto agevolativo del regime sospensivo, l’elenco delle operazioni senza pagamento dell’IVA e l’obbligo di tenuta del registro di movimentazione dei beni.
La tabella di raccordo (in allegato) esposta in seguito riporta i riferimenti normativi principali (DPR 633/72 e DL 331/93). Per gli articoli che confluiscono da altre disposizioni (decreti attuativi, leggi di bilancio, provvedimenti settoriali), si è indicata la fonte prevalente, con eventuale rinvio a normativa complementare non riportata per ragioni di sintesi.
A disposizione per quanto possa occorrere.
