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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 6 Ottobre 2023

VIA LIBERA DELLA CASSAZIONE ALLA C.D. RUSSIAN ROULETTE CLAUSE

La Corte di Cassazione, Sez. civile, con pronuncia n. 22375 del 2023 ha dichiarato che “La clausola “russian roulette” è valida, costituendo espressione dell’interesse dei soci ad evitare situazioni di stallo decisionale e di possibile liquidazione della società che il paritetico esercizio del diritto di voto potrebbe determinare.”

Nata nei sistemi di common law e poi approdata nel nostro ordinamento attraverso la prassi contrattuale, la Russian Roulette Clause rappresenta la specifica pattuizione, inserita nello statuto della società o in un patto parasociale, con cui, in situazioni di stallo decisionale, uno dei soci può formulare un’offerta di acquisto, ad un determinato prezzo, della partecipazione dell’altro socio, mentre quest’ultimo può accettare l’offerta alle condizioni proposte ovvero acquistare a sua volta, al prezzo proposto, la partecipazione dell’offerente. Questa clausola è nata soprattutto per risolvere quelle situazioni di disaccordo tra i soci detentori di partecipazioni assembleari paritetiche, vale a dire quelle situazioni di stallo che potrebbero porre significativamente a rischio, in caso di disaccordo tra gli stessi soci, la sopravvivenza dell’ente, paralizzandone l’attività. Infatti, ciò darebbe spazio alle previsioni di cui all’art. 2484 c.c., che individua tra le possibili cause di scioglimento delle società di capitali “l’impossibilità di funzionamento” e “la continuata inattività” dell’assemblea.

La Cassazione ha, in particolare, escluso che la Russian Roulette Clause contrasti con quei limiti che per anni si sono posti all’utilizzo di tale clausola. In particolare, la Cassazione ha negato il contrasto con la causa di nullità ex art. 1355 c.c., il principio di determinazione/determinabilità dell’oggetto contrattuale (art. 1349 c.c.), il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. e il principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale, nello specifico, riconoscendo che non è applicabile la disciplina del recesso del socio (art. 2437-ter c.c.) e del riscatto delle azioni (art. 2437-sexies c.c.), alla stessa maniera in cui tale principio viene applicato normalmente alla c.d. clausola di trascinamento.

La Cassazione ha, tuttavia, precisato che questo tipo di clausola si presta comunque ad abusi nei casi di assenza di un’effettiva simmetria informativa concessa al destinatario dell’offerta, ovvero in presenza di un evidente squilibrio finanziario fra le parti o, ancora, nelle ipotesi in cui la situazione di paralisi sia in realtà inesistente e la clausola venga utilizzata da uno dei soci per forzare l’altro ad uscire dalla società. In queste situazioni, l’attivazione della clausola in situazioni di abuso del diritto può essere paralizzata attraverso l’exceptio doli generalis oppure può essere fatta dichiarare l’inefficacia dell’atto traslativo della partecipazione sociale. Viene, comunque, esclusa l’abusività genetica della previsione, soprattutto nel caso in cui la clausola Russian Roulette sia contenuta in un patto parasociale (purché non si ponga in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento), mentre rimane astrattamente predicabile solo in ipotesi di clausola contenuta nello statuto della società, e perciò imponibile al socio non in forza di un’autonoma pattuizione, bensì come mera conseguenza dell’ingresso in società.


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