Passa al contenuto principale

Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 6 Ottobre 2023

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI PER MANCATA ADOZIONE DEGLI ADEGUATI ASSETTI

Il Tribunale di Catania con proprio Decr. del 8 febbraio 2023, afferma che “la mancata predisposizione degli assetti imposti dall’art.2086, c. II, c.c., finalizzati, per un verso, a prevenire eventuali crisi di impresa e, per altro, a garantire un immediato intervento per il superamento della crisi, costituisce di per se grave atto di mala gestio idoneo a giustificare la revoca dell’amministratore”.

In generale, la pronuncia si pone in continuità con quella serie di decisioni (Tribunale di Roma, Ord. 15.09.2020; Tribunale di Cagliari 19.01.2022) secondo cui le condotte degli amministratori non in linea con i doveri gestori previsti dall’art. 2086, comma 2, c.c. possono costituire il fondamento della denunzia al tribunale per il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione (art. 2409 c.c.) da parte dell’organo di controllo, il quale esercita questa prerogativa nel contesto dell’attività di vigilanza allo stesso affidata sulla corretta amministrazione della società.

Il Collegio siciliano ha inizialmente riconosciuto un ampio significato al concetto di “gestione”, previsto dall’articolo 2409 del Codice Civile, comprendendo tra le irregolarità dannose per la società anche la violazione di specifici compiti che riguardano l’ordinato svolgimento dei poteri tra gli organi della società, comprese le scelte strategiche e tutte le decisioni relative all’assetto organizzativo della società. Nello specifico, nel caso esaminato dal Tribunale, la distribuzione delle opportune deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione non è stata considerata sufficiente come scelta di gestione per la predisposizione degli adeguati assetti.

Inoltre, la sentenza ha chiarito che il controllo sulla effettiva predisposizione degli adeguati assetti, nei limiti del principio del c.d. business judgment rule, non violerebbe quei limiti alla sindacabilità delle scelte operate dal C.d.A. L’inadempienza alle misure richieste dall’articolo 2086, c. II, c.c., rappresenta, invece, una grave violazione degli obblighi a carico dell’organo gestore, con conseguente revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario, come previsto dall’articolo 2409 c.c.. Questa sentenza è, di fatto, una delle prime decisioni a disciplinare le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli organi amministrativi rispetto a quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 2086 c.c.

Infine, è rilevante notare che la sentenza ha sottolineato come l’omessa predisposizione degli adeguati assetti possa comportare la revoca dell’organo amministrativo anche in assenza di pregiudizi concreti ed attuali alla società, ai soci o ai creditori sociali. Nel caso specifico, il Tribunale ha disposto la revoca degli amministratori, nonostante l’assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, nell’adempimento di tutti gli obblighi fiscali e previdenziali e in presenza di una situazione debitoria ridotta.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi&Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.