Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
14 Giugno 2024
UTILIZZO DI RISERVE DISPONIBILI PER L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Ai sensi del comma 1 dell’art. 2357 c.c., la società per azioni non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Queste ultime, tendenzialmente, sono state fatte coincidere con quelle distribuibili. Tra i pochi interventi giurisprudenziali in materia, vi è la sentenza n. 1361/2011 della Cassazione, secondo la quale ai fini dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie può essere considerata anche la riserva da sovrapprezzo azioni in presenza delle condizioni di distribuibilità di cui all’art. 2431 c.c. (raggiungimento dell’importo minimo del 20% del capitale sociale per la riserva legale).
Sull’argomento si è pronunciato Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza del 22 dicembre 2023, affermando l’assenza di argomentazioni che avallino la tesi secondo cui le riserve “disponibili”, che, ai sensi dell’art. 2357 comma 1 c.c., sono utilizzabili dalle spa per acquistare azioni proprie, siano solo quelle “distribuibili”.
Il concetto di distribuibilità, secondo il Tribunale, fa riferimento esclusivamente agli utili, non soggetti a vincoli di destinazione legali o statutari, o non destinati alla reintegrazione di riserve legali e statutarie o alla remunerazione dei soci e non anche alle riserve. Quanto, invece, alle riserve, si evidenzia una distinzione tra le nozioni “disponibile” e “distribuibile” in base al criterio della possibilità di utilizzazione delle medesime. Le riserve “disponibili” possono essere utilizzate per l’aumento gratuito del capitale sociale, il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio, la copertura delle perdite e per la distribuzione ai soci.
La distribuzione rappresenta, dunque, solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile. Le riserve disponibili possono distinguersi in riserve distribuibili o non distribuibili, mentre le riserve indisponibili sono, in quanto tali, non distribuibili. L’indistribuibilità della riserva scaturisce da un divieto imposto dalla legge o dallo statuto, divieto che impone di non assegnare ai soci valori destinati a rimanere nel patrimonio netto e disponibili per altri scopi. L’acquisto di azioni proprie può avvenire solo impiegando quella porzione del patrimonio netto che indica le risorse in eccesso, senza che si possa attingere a capitale o a riserve indisponibili. La ratio dell’art. 2357 c.c. è quella di tutelare il capitale sociale per impedire che l’acquisto delle azioni proprie della società nasconda un’indebita restituzione dei conferimenti ai soci o che siano intaccate riserve non utilizzabili in quanto destinate, per legge o per statuto, a preservare la solidità patrimoniale dell’ente o a scopi diversi. Ciò che occorre, perciò, è, in primo luogo, che le riserve da utilizzare per l’acquisto delle azioni effettivamente esistano e, in secondo luogo, che siano legittimamente adoperabili a questo fine, prendendo in considerazione anche le riserve disponibili seppure non distribuibili.