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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 7 Dicembre 2023

USUFRUTTO CONGIUNTIVO E SUCCESSIVO

Il diritto di usufrutto, di durata o vitalizio è uno strumento spesso utilizzato in ambito di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, ad esempio con il trasferimento ai futuri eredi della nuda proprietà di una partecipazione. Tramite questo istituto, l’usufruttuario può godere della cosa, rispettandone la destinazione economica e traendone ogni utilità (frutti naturali o civili). E nel caso di partecipazioni sociali all’usufruttuario spetta, salvo convenzione contraria, il diritto di voto.

L’usufrutto viene di solito usato nella sua forma “semplice”, ma esistono anche l’usufrutto congiuntivo e, con precisi limiti, l’usufrutto successivo.

Il primo consiste nella costituzione dell’usufrutto a favore di più persone congiuntamente, di solito con diritto di accrescimento reciproco, in modo che l’estinzione del diritto di uno non determini il consolidamento in piena proprietà della sua quota, ma produca invece un fenomeno di accrescimento a favore del co-usufruttuario. Dal punto di vista fiscale nessuna imposta è dovuta al verificarsi dell’accrescimento nei confronti dell’usufruttuario superstite, poiché quest’ultimo non viene a godere del diritto in conseguenza del trasferimento mortis causa bensì in virtù dell’atto stipulato in origine.

L’usufrutto successivo, invece, è ammesso con precisi limiti nel Codice civile. Nell’ambito della donazione, l’articolo 796 prevede che il donante può riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. L’usufrutto successivo è quindi ammesso limitatamente a un solo passaggio. Un esempio è il caso di un genitore che doni la nuda proprietà di un bene al figlio riservando l’usufrutto a sé e, dopo la sua morte, a favore del proprio coniuge.  Dal punto di vista fiscale, l’usufrutto successivo a favore di un terzo rappresenta un autonomo negozio liberale a favore di quest’ultimo, i cui effetti sono differiti e condizionati alla premorienza del donante medesimo rispetto al beneficiario. L’imposta di donazione è pertanto dovuta dopo l’avverarsi dell’evento e deve essere applicata sulla base imponibile determinata con riferimento alla data in cui, a seguito di tale evento, il negozio diventa efficace.


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