Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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7 Dicembre 2023
REGIME FORFETTARIO: I NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA (PARTE I)
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.32/E del 5 dicembre 2023 chiarisce alcuni dubbi interpretativi legati al regime forfettario così come modificato dalla legge di Bilancio 2023.
Particolare attenzione viene posta ai risvolti operativi ai fini IVA, del reddito e delle ritenute, in caso di fuoriuscita immediata dal regime al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Dal punto di vista reddituale vi deve essere un coordinamento con la disciplina IVA poiché la fuoriuscita dal regime forfetario e la conseguente applicazione della tassazione ordinaria si verifica:
- per l’intero periodo di imposta, ai fini delle imposte dirette;
- a partire dall’operazione oltre soglia, ai fini IVA.
La verifica del limite dei 100.000 euro deve essere effettuata in base al criterio di cassa, per cui conta la data di pagamento della fattura e non il momento dell’emissione. L’Agenzia chiarisce che il conteggio per suddetto limite, a differenza del limite ordinario di € 85.000, non deve essere ragguagliato ad anno.
La fattura che comporta la fuoriuscita dal regime deve contenere l’IVA se pagata contestualmente, oppure essere integrata se il pagamento avviene in un momento successivo all’emissione. Inoltre, deve essere assoggettato ad IVA l’intera operazione che comporta il superamento della soglia, senza possibilità di scindere il corrispettivo fatturato.
Le operazioni fatturate precedentemente al pagamento all’incasso oltre soglia non devono essere assoggettate ad IVA e non devono essere indicate nella dichiarazione annuale IVA, nemmeno nel caso in cui il relativo corrispettivo sia stato incassato successivamente alla fuoriuscita dal regime.
Per quanto concerne il trattamento delle ritenute d’acconto di cui al titolo III del DPR 600/73, vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite. Nelle operazioni passive, invece, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.
