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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 7 Dicembre 2023

RAVVEDIEMENTO SPECIALE E INDEBITE COMPENSAZIONI

Con riferimento al ravvedimento speciale prorogato al 20 dicembre dall’art. 3-bis del DL 132/2023 e consistente nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67 dello scorso 6 dicembre, ha confermato l’applicabilità del ravvedimento speciale anche alle violazioni per indebita compensazione.

L’art. 21 comma 1 lettera b) del DL 34/2023 comprende, infatti, nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. L’art. 13 del DLgs. 471/97, a sua volta, fornisce una definizione di credito non spettante e di credito inesistente:

– il comma 4 delinea il credito non spettante come quello relativo all’“utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” e ne sanziona l’indebita compensazione nella misura del 30% (1,67%, con riduzione a 1/18);

– il comma 5 considera inesistente “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile” mediante la liquidazione automatica e ne sanziona l’indebita compensazione nella misura dal 100% al 200% (5,56%, con riduzione a 1/18).

Il ravvedimento si esegue riversando il credito, pagando gli interessi legali sino al giorno del riversamento compreso e le sanzioni ridotte (la sanzione minima può essere a seconda dei casi del 30% o del 100%) e, a seconda dei casi, presentando dichiarazione integrativa.

La risoluzione 67 contiene una ulteriore precisazione. Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”. Nel caso dell’indebita compensazione, tuttavia, occorre fare riferimento alla data in cui è stata commessa la violazione. Pertanto, sono escluse dal ravvedimento speciale le indebite compensazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2021, essendo a questi fini irrilevante il momento di presentazione della dichiarazione. Per queste ultime si applica il ravvedimento ordinario di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97.


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