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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 26 Giugno 2026

UMILIAZIONI IN CHAT: IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DEI DANNI ANCHE SENZA MOBBING

Il datore di lavoro che umilia un dipendente attraverso la chat aziendale può essere condannato al risarcimento del danno anche in assenza di una condotta qualificabile come mobbing. È quanto affermato dalla Corte d’appello di Firenze nella sentenza del 23 febbraio 2026, con la quale i giudici hanno riconosciuto il diritto di una lavoratrice a ottenere il ristoro del danno subito per la lesione della propria dignità personale e professionale.

La vicenda riguarda un’apprendista che, per circa due anni, è stata destinataria di ripetute offese, accuse infondate, minacce di licenziamento e messaggi dal contenuto volgare e sessista inviati dal titolare all’interno di una chat WhatsApp aziendale, alla quale partecipavano anche altri dipendenti. Alle    offese si era aggiunta anche una riduzione dell’orario di lavoro come forma di penalizzazione. Le condotte del datore di lavoro hanno provocato nella dipendente un grave stato di stress, sfociato in un disturbo dell’adattamento con sintomi ansiosi che l’ha costretta ad assentarsi dal lavoro per malattia. Anche durante il periodo di assenza, tuttavia, gli insulti sono proseguiti attraverso la chat aziendale.

È stato dichiarato nullo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, con conseguente diritto della lavoratrice alla reintegrazione e al risarcimento delle retribuzioni maturate dal momento del recesso fino all’effettivo rientro in servizio.

I giudici hanno inoltre riconosciuto un autonomo risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione e della dignità della lavoratrice. Pur escludendo la sussistenza di un vero e proprio disegno persecutorio, necessario per configurare il mobbing, la Corte ha evidenziato la gravità delle condotte, la loro reiterazione nel tempo, il carattere intenzionale delle offese e la loro diffusione all’interno della chat aziendale, elementi ritenuti sufficienti a giustificare il ristoro del pregiudizio subito. Per la quantificazione del danno è stato applicato, in via analogica, il criterio delle tabelle del Tribunale di Milano previste per il danno non patrimoniale da diffamazione, con una liquidazione di quasi 12 mila euro.


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