Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
7 Giugno 2024
TUTELA DEL MARCHIO RINOMATO. COSA CI HA LASCIATO LA DECISIONE SULLA CONTROVERSIA MONCLER VS. ROSSIGNOL?
Negli ultimi anni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha arricchito il panorama legale riguardante la tutela dei marchi rinomati, aggiungendo ulteriori dettagli su come questi marchi vengono protetti. A differenza dei marchi ordinari, i quali principalmente identificano l’origine di un prodotto o servizio, i marchi di rinomanza rappresentano l’emblema di ciò che un brand rappresenta. Da qui il principio, offerto anche dalla Giurisprudenza nazionale, secondo cui la tutela del marchio rinomato non richiederebbe l’accertamento di un rischio di confusione, ma si baserebbe sulla possibilità che il contraffattore tragga indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio o danneggi il marchio stesso. La Corte europea ha evidenziato, in aggiunta, che un marchio può essere considerato rinomato anche se non è celebre al di fuori del suo settore merceologico, ponendo l’accento su elementi come la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità e l’ambito geografico del suo utilizzo e gli investimenti promozionali dell’azienda. Inoltre, ha stabilito che il titolare di un marchio rinomato non deve dimostrare una violazione attuale del suo marchio per ottenere protezione legale. Se è prevedibile che l’uso di un marchio successivo possa violare il marchio rinomato, il titolare può agire in anticipo dimostrando un rischio serio di violazione futura.