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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 16 Luglio 2024

TRATTAMENTO DELLA RISERVA PER AMMORTAMENTI SOSPESI

I soggetti che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020) sono tenuti ad accantonare a una riserva indisponibile utili (o, in mancanza, riserve di utili o utili di esercizi successivi) di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Il successivo rilascio della riserva può avvenire nel corso del normale processo di ammortamento oppure nel momento in cui l’immobilizzazione fuoriesce dall’attività d’impresa attraverso la vendita.
Nel primo caso, la liberazione avviene parallelamente alla rilevazione in bilancio delle quote di ammortamento sospese.  
In caso di sospensione accompagnata dall’estensione della vita utile del bene, la rilevazione degli ammortamenti sospesi avviene negli esercizi successivi al termine del periodo di ammortamento originario ed è, quindi, in tali esercizi che la riserva deve essere liberata.

Ove, invece, la sospensione non sia accompagnata all’estensione della vita utile del bene, le quote di ammortamento sospese sono rilevate in bilancio negli esercizi successivi alla sospensione.
In tale circostanza, la parte della riserva da liberare dovrebbe essere determinata, in ciascun esercizio, come differenza tra la quota di ammortamento rilevata in bilancio a seguito della sospensione e la quota di ammortamento che sarebbe stata rilevata a Conto economico in assenza di deroga.

Adottando  un’interpretazione più prudenziale, infine, si potrebbe liberare la riserva al termine del periodo di ammortamento, nel momento in cui viene meno il disallineamento tra piano di ammortamento originario e piano rideterminato.

Quanto al momento in cui registrare la relativa scrittura contabile, si ritiene che, in riferimento alla liberazione della riserva, trovino applicazione le indicazioni formulate con riferimento alla sua costituzione.
La circ. Assonime n. 2/2021 e il documento di ricerca FNC e CNDCEC di marzo 2021 collocano il momento della costituzione della riserva in sede di approvazione del bilancio. In modo analogo, anche la liberazione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio, con registrazione della relativa scrittura contabile nel successivo esercizio.
Resta ferma, anche in questo caso, l’informativa nella Nota integrativa relativa all’esercizio in cui maturano i presupposti per la liberazione.


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