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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 5 Luglio 2024

IL LICENZIAMENTO DEL DISABILE È INGIUSTIFICATO IN MANCANZA DEGLI “ACCORGIMENTI RAGIONEVOLI”

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 maggio 2024, n. 14307, ha affrontato la questione dell’illegittimo licenziamento di un lavoratore disabile per inidoneità alla mansione, stabilendo che il provvedimento espulsivo è discriminatorio se non preceduto dal tentativo del datore di lavoro di ricollocare il dipendente e di adottare accorgimenti organizzativi ragionevoli, come richiesto dall’art. 3, comma 3-bis D.Lgs. n. 216/2003. Tale orientamento giurisprudenziale, conforme alla giurisprudenza nazionale e comunitaria consolidata, determina l’applicazione della tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento discriminatorio.

Il giudizio di inidoneità alla mansione comporta l’obbligo del datore di lavoro di proporre mansioni alternative o, in mancanza, di sospendere il lavoratore senza licenziarlo, se la patologia è temporanea. In presenza di inidoneità permanente, il licenziamento è giustificato, ma il datore di lavoro deve dimostrare di aver cercato accomodamenti ragionevoli e di non aver discriminato il dipendente disabile.


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