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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 20 Ottobre 2023

TRANSFER PRICE: PENALTY PROTECTION

L’art. 26 del D.L. 78/2010 ha adeguato il nostro ordinamento alle raccomandazioni OCSE in materia di prezzi di trasferimento infragruppo, introducendo l’onere di predisporre idonea documentazione a supporto delle operazioni commerciali infragruppo.

La predisposizione di un set documentale adeguato assume grande rilevanza per due motivi:

  1. evitare l’applicazione di pesanti sanzioni in caso di infedele dichiarazione dei redditi;
  2. usufruire di un valido supporto informativo, che agevola le procedure di verifica dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo.

Nella pratica, per evitare le sanzioni connesse all’infedele dichiarazione, il contribuente deve rispettare determinati passaggi:

  • i documenti Transfer Pricing (composti da Masterfile e Documento Nazionale) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante, con firma elettronica e marca temporale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • in caso di verifica fiscale, la documentazione TP deve essere materialmente consegnata all’Amministrazione Finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta;
  • in caso emerga l’esigenza, è necessario fornire all’Amministrazione Finanziaria la documentazione integrativa o supplementare necessaria entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta (o in un termine più lungo in base alla complessità delle operazioni sottoposte ad analisi).

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