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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 20 Ottobre 2023

DEDUCIBILE COME COSTO ACCESSORIO L’IVA RITENUTA INDETRAIBILE DAL FISCO

Con la sentenza n.3061/13/23 la Corte di giustizia tributaria di Milano e, a distanza di pochi giorni, quella di Roma con la sentenza n.12270/26/23, hanno rigettato le pretese dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’IVA sarebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) solo nel caso di indetraibilità stabilita ex lege e non anche quando l’indetraibilità deriva da un’attività accertativa da parte dell’amministrazione.

Entrambi i giudizi nascono da un caso di operazioni commerciali ritenute “soggettivamente inesistenti” dove, pur essendo riconosciuta l’assenza di meccanismi fraudolenti, si contesta la detraibilità dell’IVA a fronte della non perfetta diligenza nella valutazione delle controparti commerciali in relazione ad alcune operazioni.

A parere dei giudici di primo grado, sia di Milano sia di Roma, qualora venga riconosciuta la deducibilità per le imposte dirette del costo sostenuto per l’acquisto di beni o servizi, l’IVA indetraibile perde ad origine la sua essenza di tributo e diviene un costo accessorio del bene o servizio a cui è connessa, anche se l’indetraibilità è definita a seguito di attività accertativa del Fisco. Come tale, l’IVA rimane deducibile al ricorrere dei requisiti di certezza ed inerenza all’attività d’impresa.


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