La franchigia del fringe benefit di cui all’art.51 comma 3 del TUIR non è applicabile ai ticket restaurant. È quanto emerge da uno dei quesiti posti all’Agenzia delle Entrate durante l’ultima conferenza di Telefisco.
In tale sede è stato ribadito che, come disposto dalla risoluzione dell’Agenzia n.26/2010, le erogazioni in denaro non possono figurare nei limiti dei compensi in natura non tassati, i quali si riferiscono esclusivamente ai compensi in natura.
Nel caso in cui venisse erogato un ticket di importo superiore al limite imposto dall’art.51 comma 2 del TUIR (4€ per i buoni cartacei, 8€ per quelli elettronici), l’eccedenza non potrà essere assorbita dalla franchigia d’esenzione di cui all’art.51 comma 3 del TUIR.
Il motivo di tale interpretazione risiede nel fatto che sui ticket restaurant è riportato il loro valore nominale e, pertanto, non possono essere considerati compensi in natura.