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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 16 Febbraio 2024

EFFICACIA DIMOSTRATIVA DELLE FATTURE COMMERCIALI

Con la sentenza n. 3581 dell’8 febbraio 2024, la Cassazione riprende il tema dell’efficacia dimostrativa da riconoscersi alle fatture commercialiin merito all’esistenza del corrispondente contratto tra l’emittente e il destinatario.

In essa viene ribadito il principio secondo cui, sebbene la fattura commerciale, atto unilaterale del creditore, non abbia di per sé valore di piena prova circa l’esistenza del creditoe del contratto ad essa sotteso, è comunque elevata al rango di prova  dei predetti fatti, allorché il debitore non abbia provveduto a contestarla (anche per via stragiudiziale), rendendo così controversa la sussistenza del debito e/o del rapporto obbligatorio ed abbia, altresì, provveduto alla relativa annotazione nelle proprie scritture contabili (Cass. 12 gennaio 2016 n. 299).

L’annotazione della fattura nelle scritture contabilidel destinatario possiede, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 18 febbraio 2005 n. 3383), natura confessoria ex art. 2720 c.c.. quale atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di effetti giuridici sfavorevoli al dichiarante, la cui efficacia dimostrativa poggia sulla regola di comune esperienza secondo cui nessuno dichiarerebbe fatti a sé sfavorevoli se questi non fossero rispondenti al vero.


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