Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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16 Febbraio 2024
RIPORTO DELLE PERDITE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI DELLA CONTROLLANTE
L’art.84 comma 3 del TUIR esclude il riporto delle perdite nella determinazione del reddito d’impresa qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto viene trasferita a terzi, anche a titolo temporaneo;
- l’attività principale, esercitata nei periodi d’imposta generatrici delle perdite, viene modificata.
Tale previsione è stata introdotta dall’art.8, comma1, lett.b) del DLgs 358/97 al fine di contrastare il cosiddetto commercio delle “bare fiscali”: meccanismo che si sostanzia nell’acquisire il controllo di società titolari (prevalentemente o esclusivamente) di perdite fiscali e di spostarvi attività redditizie per compensare i risultati negativi della “bara” con quelli più redditizi dell’impresa rivitalizzata.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n.39/2022, chiarisce che le disposizioni di cui all’art.84 comma 3 del TUIR trovano applicazione anche nel caso in cui il trasferimento delle azioni interessi la controllante indiretta della società in perdita fiscale.
Rimane fermo che l’esclusione del riporto delle perdite viene meno nel caso la società titolare delle stesse rispetti i seguenti requisiti di operatività previsti dalla legge:
- nel biennio precedente il trasferimento il numero di dipendenti era superiore alle 10 unità;
- dal Conto economico relativo all’esercizio precedente il trasferimento risultano ricavi derivanti dall’attività caratteristica e spese per lavoro subordinato superiori al 40% di quelli risultanti dalla media degli ultimi due esercizi precedenti.
Tuttavia, precisa l’Agenzia nell’interpello n.39/2022 dove nel caso in esame non si era superato il test di vitalità, va sempre considerata la ratio della norma: se non si verifica la rivitalizzazione della società né l’immissione di nuove attività nella stessa, allora non può esistere il fine elusivo che la norma intende contrastare. Pertanto, si ammette il riporto delle perdite fiscali anche nell’ambito di un’attività diversa ma che fa riferimento ai medesimi asset che le hanno generate.

