Con sentenza del 15 gennaio 2024, il Tribunale di Cosenza, Sezione lavoro, ha confermato un principio consolidato nella giurisprudenza italiana riguardante i casi di licenziamento ingiustificato e successiva reintegrazione del lavoratore. La controversia legale affrontata riguardava un avviso di addebito dell’INPS contestato dalla società datrice di lavoro, che sosteneva di non essere obbligata a pagare le sanzioni civili e gli interessi sui contributi previdenziali quando un dipendente viene licenziato senza giusta causa o giustificato motivo e viene poi reintegrato con effetto retroattivo alla data del licenziamento. Il Tribunale ha accolto l’opposizione chiarendo che, quando la reintegrazione avviene a seguito di una sentenza che ordina la riassunzione del lavoratore, senza dichiarare nullo o inefficace il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto solo a regolarizzare la posizione contributiva senza incorrere nelle sanzioni civili.