Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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5 Luglio 2024
TERMINI DI EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO
In caso di aumento dell’ammontare imponibile o dell’IVA successivamente all’emissione della fattura, il soggetto passivo è obbligato a emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72. La norma, tuttavia, non specifica il momento a partire dal quale il documento deve essere emesso né il termine entro cui deve essere fatto (cfr. R.M. 11 marzo 1976 n. 502716).
L’emissione della nota di variazione in aumento deve riferirsi alla data in cui si verifica l’evento che dà luogo all’obbligo di rettifica, come stabilito dalle disposizioni relative alla fatturazione di cui all’art. 21 del DPR 633/72.
Per identificare i termini dell’emissione è necessario distinguere due fattispecie:
- Variazioni fisiologiche, che si verificano in circostanze nelle quali le condizioni del contratto sono legate a eventi futuri e incerti (art. 1353 c.c.). Un esempio è un contratto che prevede uno sconto condizionato al pagamento entro una certa data. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, lo sconto non si applica e il cedente deve emettere una nota di variazione in aumento per l’IVA non pagata.
In questi casi la nota di variazione deve essere emessa entro 12 giorni dal verificarsi della condizione che ha dato origine alla variazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72).
- Variazioni patologiche, che derivano da errori nella definizione della base imponibile o dell’imposta nella fattura originaria. Si pensi al soggetto passivo che abbia erroneamente ritenuto che l’operazione effettuata possedesse i requisiti per beneficiare di una delle esenzioni di cui all’art. 10 del DPR 633/72. La cessione di beni, o la prestazione di servizi, sin dall’origine avrebbe dovuto essere considerata imponibile.
Per questo tipo di situazioni l’art. 26 comma 1 del DPR 633/72 non stabilisce un termine preciso per l’emissione della nota di variazione, permettendo al cedente o prestatore di procedere alla rettifica senza limiti temporali specifici. Tuttavia, l’emissione e l’annotazione del documento implicano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 (90%-180% dell’imposta non correttamente documentata).