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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 17 Novembre 2023

SUSSISTE L’ILLECITO 231 ANCHE IN CASO DI VANTAGGIO ESIGUO E VIOLAZIONE ISOLATA DELLE NORME DI PREVENZIONE

La sentenza n. 39129/2023 della Corte di Cassazione conferma la posizione della giurisprudenza recente in merito alla responsabilità amministrativa degli enti in caso di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

In particolare, la sentenza sottolinea che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa sulla base della modestia del vantaggio o dell’interesse perseguito, anche se la mancata adozione di misure di sicurezza comporta solo risparmi di spesa limitati.

La Corte ribadisce l’importanza di considerare sia l’interesse dell’ente prima del reato sia il vantaggio ottenuto successivamente al reato, stabilendo che questi concetti sono complementari e alternativi tra loro. Inoltre, la Giurisprudenza ha chiarito che il vantaggio può essere rappresentato non solo dal risparmio di spesa ma anche dall’aumento della produttività dovuto alla mancata osservanza delle norme di sicurezza. Anche violazioni occasionali delle norme di sicurezza possono causare gravi conseguenze, e non è necessario dimostrare una politica aziendale sistematica di violazione delle norme per stabilire la responsabilità dell’ente.

In sintesi, la sentenza afferma che l’ente può essere ritenuto responsabile anche per violazioni isolate delle norme di sicurezza sul lavoro se è dimostrato che c’era un vantaggio o interesse nell’omissione delle misure di prevenzione, anche se il risparmio di spesa è modesto, purché sia dimostrato che il vantaggio era l’obiettivo dell’ente e non semplicemente una sottovalutazione dei rischi.


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