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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Novembre 2023

NIENTE COMPENSAZIONE DEI CREDITI AGEVOLATI CON DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

L’art.31 del D.L. 78/2021 sancisce il divieto di utilizzare in compensazione crediti erariali quando si è in presenza di debiti della stessa natura superiori a € 1.500 iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento. I contribuenti, infatti, devono prima utilizzare tali crediti a scomputo dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti e, solo successivamente, possono utilizzarli (se ancora disponibili) per ulteriori compensazioni.

Lo stesso divieto non opera nei confronti dei crediti d’imposta agevolativi, cioè, crediti che non derivano dal prelievo erariale effettuato in misura superiore al dovuto ma che sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni.

Tuttavia, proprio perché non hanno natura erariale, i crediti d’imposta agevolativi non possono essere utilizzati in compensazione di debiti erariali iscritti a ruolo. Seppur pregiudizievole nei confronti del contribuente, questa è la linea assunta dall’Agenzia delle Entrate negli interpelli 451/2021 e 439/2023. Nel caso il divieto di compensazione non venga rispettato, è prevista una sanzione pari al 50% dell’importo iscritto a ruolo, fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato.


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