Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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27 Novembre 2023
IL MEF CHIARISCE IL TRATTAMENTO IMU DEI FABBRICATI COLLABENTI
Si individuano con il nome di fabbricati collabenti gli immobili diroccati, i ruderi ed i fabbricati con un alto livello di degrado che ne determina l’impossibilità di produrre reddito. Pur non avendo una rendita catastale, tali immobili sono censiti a Catasto sotto la categoria F/2.
Secondo la risoluzione n.4/2023 del MEF, sono proprio questi due fattori, l’assenza di rendita catastale e la registrazione in Catasto come fabbricato, a determinarne la non assoggettabilità all’IMU.
Infatti, ai sensi dell’art.1 comma 741 lett. a) della L. 160/2019, è soggetta all’IMU l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Pertanto, il MEF ritiene che l’unità immobiliare collabente non possa essere sottoposta a IMU:
- come “fabbricato”, poiché priva di rendita catastale (necessaria perde terminare la base imponibile ai fi ni IMU dei fabbricati);
- come “area fabbricabile”, poiché l’immobile è censito il Catasto come “fabbricato” (anche se privo di rendita catastale).
In conclusione, allineandosi alla giurisprudenza della Cassazione, la risoluzione del MEF sostiene che sul fabbricato collabente non è dovuta IMU, né per il fabbricato, né per il terreno sul quale il fabbricato insiste. Solo nell’ipotesi di demolizione, si renderebbe nuovamente autonoma l’area fabbricabile e come tale si assoggetterebbe quest’ultima ad IMU, fino al subentro dell’imposta sul fabbricato ricostruito.
