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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Novembre 2023

SOGLIE MINIME DEROGABILI NELLE IPOTESI DI RECESSO CONVENZIONALE DEI SOCI

Nello studio n. H.H.15 di recente pubblicazione, il Comitato notarile del Triveneto afferma che la disciplina del recesso contenuta nel Codice civile, inderogabile se riferita ai casi in cui il recesso è esercitato in corrispondenza di situazioni previste dalla legge, si rende invece derogabile con apposita clausola statutaria quando lo statuto contenga fattispecie di recesso diverse da quelle legali. Per queste ultime, è legittimo che lo statuto stesso contenga clausole, inseribili a maggioranza, che stabiliscano di determinare la liquidazione del socio recedente con una somma di importo inferiore rispetto a quello prescritto dalla legge.

Lo statuto può prevedere le ipotesi più varie, ad esempio, il diritto di recesso può essere riconosciuto per il caso di mancato consenso del socio rispetto a determinate deliberazioni assembleari (nomina o revoca di amministratori, approvazione del bilancio, distribuzione degli utili,..) o riconosciuto in dipendenza di eventi che prescindono dall’adozione di una deliberazione dei soci, ad esempio, nel caso di negative performances della società, del compimento di specifici atti gestionali, della cessazione dalla carica di determinati amministratori, della rottura di determinate alleanze commerciali, del mutamento della compagine sociale o altre.

Inoltre, il diritto di recesso convenzionale può essere attribuito a tutti i soci oppure solo a taluno di essi.

Secondo i notai del Triveneto la liquidazione del socio recedente può essere in questi casi di entità inferiore a quella che la legge prevede per i casi di recesso ex lege e per i casi di recesso convenzionale, qualora per questi ultimi non vi sia una disciplina statutaria ad hoc in tema di valutazione della quota da liquidare al socio recedente.

L’autonomia statutaria non potrà comunque spingersi fino ad annullare il valore di liquidazione spettante al socio recedente o ridurlo a un livello tale da non essere conforme a un criterio di equità e correttezza, dovendo la clausola sulla valutazione della quota del recedente che esclude l’applicazione del criterio legale comunque rapportarsi alla effettiva consistenza patrimoniale della società.


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