Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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10 Settembre 2026
SUPERBONUS: PLUSVALENZA IMPONIBILE CORRELATA ALL’INCREMENTO DI VALORE GENERATO DALL’INTERVENTO
La disciplina introdotta dalla lett. b-bis) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, riguardante i redditi diversi per le persone fisiche, prevede l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 26% delle plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus, qualora la cessione avvenga entro dieci anni dalla conclusione dei lavori (ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale o acquisiti per successione).
Con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 1368/4/26, viene affermato che la plusvalenza non può essere automaticamente calcolata sull’intera differenza tra prezzo di vendita e costo storico dell’immobile, ma sull’incremento di valore direttamente riconducibile agli interventi finanziati dal Superbonus.
Secondo i giudici, infatti, la norma mira a tassare la ricchezza generata dagli interventi finanziati attraverso il beneficio fiscale, evitando così un arricchimento ingiustificato, senza colpire incrementi di valore maturati nel tempo non riferiti ai lavori da Superbonus. Una diversa interpretazione porterebbe a una tassazione sproporzionata rispetto alla reale capacità contributiva.
