Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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10 Settembre 2026
AZIONI PROPRIE: IMPONIBILITÀ DELLE PLUSVALENZE CONFERMATA PER IL 2026
Il DLgs. 148/2026, correttivo “Omnibus”, interviene sulla disciplina della derivazione rafforzata prevista dall’art. 83 del TUIR, confermando tuttavia una particolare regola transitoria relativa alle azioni e quote proprie. Per il solo periodo d’imposta 2026 rimane infatti applicabile il regime di imponibilità dei maggiori valori realizzati in caso di cessione.
La questione nasce dalle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026, che aveva previsto alcune deroghe temporanee al principio secondo cui il reddito fiscale dei soggetti OIC adopter deve essere determinato in base alla rappresentazione contabile. Tra queste deroghe era stata inserita la rilevanza fiscale della differenza positiva tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita di azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto.
Il decreto correttivo ha eliminato alcune delle disposizioni transitorie originariamente previste, riguardanti ad esempio i costi collegati ai piani di incentivazione basati su azioni e la deducibilità di determinati valori immateriali. È stata invece mantenuta la norma relativa alle azioni proprie.
Di conseguenza, per le cessioni effettuate nel 2026, l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto delle azioni o quote proprie concorre alla formazione del reddito come ricavo, anche se tale componente non transita dal conto economico, ma viene contabilmente rilevata direttamente a patrimonio netto.
Tale regola opera anche quando le azioni siano state acquistate nel 2025 o negli anni. La disciplina può assumere rilievo anche per le cessioni effettuate nell’ambito di piani di stock option destinati ai dipendenti o al personale di società del gruppo, in assenza di una specifica esclusione all’interno della norma.
Dal 2027, salvo ulteriori interventi normativi, dovrebbe invece tornare ad applicarsi il regime ordinario: in applicazione della derivazione raffrozata, le operazioni su azioni proprie non dovrebbero generare componenti fiscalmente rilevanti, in linea con la loro rappresentazione a bilancio.
