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10 Settembre 2026
SOSPENSIONE CAUTELARE E DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM
La Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 2 settembre 2026, n. 24920, ha ribadito che la sospensione cautelare dal servizio ha natura interinale e non sanzionatoria. Pertanto, se il procedimento disciplinare si conclude senza sanzione o con una sanzione inferiore al periodo di sospensione, il dipendente ha diritto alla restitutio in integrum, ossia alla ricostruzione della propria posizione economica per il periodo non giustificato.
Nel caso esaminato, il dipendente era stato sospeso dal servizio nel 2014 per un procedimento penale per tentato omicidio, percependo il 50% della retribuzione; le misure cautelari erano poi state attenuate fino all’obbligo di dimora e di firma, con possibilità di lavorare. Dopo una condanna in primo grado a otto anni, in appello il reato era stato riqualificato in minaccia aggravata, con pena di un anno e sospensione condizionale. Nel 2022 il procedimento disciplinare si era concluso con una sospensione di due mesi, poi ridotta dal Tribunale a 30 giorni. Nonostante la reintegrazione nel 2020, la Regione Campania non aveva riconosciuto le differenze retributive per il periodo 2014-2020 e sia Tribunale che Corte d’appello avevano ritenuto legittima la sospensione fino alla conclusione del procedimento penale. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, ritenendo che una sanzione di soli 30 giorni non potesse giustificare una sospensione durata anni. Richiamando i propri precedenti e la Corte costituzionale, sent. n. 123/2020, ha precisato che la restitutio in integrum ha natura retributiva e non risarcitoria e spetta quando la sanzione finale non sia adeguata, per natura o durata, alla sospensione subita. L’unico limite è rappresentato dai periodi in cui il dipendente fosse effettivamente impossibilitato a lavorare. Al contrario, obbligo di dimora, obbligo di firma e arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro non giustificano, da soli, la prosecuzione della sospensione né l’esclusione della restitutio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli: la sospensione cautelare non può determinare una perdita definitiva della retribuzione per il periodo eccedente la sanzione effettivamente inflitta, salvo l’impossibilità concreta di rendere la prestazione lavorativa.
